MINISTERO INTERNO – Circolare 05 ottobre 2018, n. 11001
Acquisizione di informazione antimafia ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Pignoramento intera quota societaria. Quesito
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto di chiarire se gli accertamenti antimafia previsti dal d.lgs. n. 159/2011 debbano riguardare anche la figura del creditore pignoratizio della quota societaria. Al riguardo, si osserva preliminarmente che l’art. 85 del Codice antimafia elenca tassativamente i soggetti da sottoporre a verifica all’interno delle società senza ricomprendervi la figura del creditore pignoratizio, che non assume la qualità giuridica di proprietario di quote ed azioni del capitale sociale ma è titolare di un diritto reale di garanzia disciplinato dall’art. 2352 del codice civile. Tanto premesso, si sottolinea che quest’ultima disposizione fornisce una compiuta regolamentazione di tutti i diritti normalmente spettanti a chi riveste la qualità di socio, stabilendo, tra l’altro, che, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio è attribuito il diritto di voto. A ciò si aggiunge che, in base al comma 6 del citato art. 2352, la titolarità dei diritti amministrativi – che comprendono, tra l’altro, l’impugnativa delle delibere assembleari e l’accesso ai libri sociali – spettano sia al socio che al creditore pignoratizio, a meno che non risulti diversamente. Alla luce di siffatte considerazioni, si ritiene che codesta Prefettura, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, possa estendere gli accertamenti antimafia anche al creditore pignoratizio di azioni o quote societarie, sul presupposto che questi sia in grado di contribuire a determinare l’andamento dell’operatore economico oggetto di scrutinio.
Tanto si rappresenta, partecipando quanto sopra a tutte le Prefetture al fine di fornire un utile contributo interpretativo su un tema di comune interesse.