CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25020
Tributi – Condono – Definizione liti pendenti ex art. 9 bis L. n. 289 del 2002 – Versamento parziale delle somme dovute – Mancato perfezionamento del condono – Iscrizione a ruolo delle somme dovute – Legittimità
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate con distinte impugnazioni recanti un motivo ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 418/21/10, depositata il 2/8/2011, con cui è stato respinto l’appello erariale e confermata la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva accolto l’impugnazione di S. A. avverso il diniego dell’istanza di definizione di cui all’art. 9 bis, L. n. 289 del 2002 nonché per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 417/21/10, depositata il 2/8/2011, con cui è stato respinto l’appello erariale avverso la decisione che aveva accolto l’impugnazione del predetto A. avverso una cartella di pagamento emessa a seguito del diniego dell’istanza di definizione di cui all’art. 9 bis, L. n. 289 del 2002.
La CTR, con la sentenza n. 418/2010 ha ritenuto che, pur non avendo il contribuente versato l’intero importo dovuto, il pagamento della prima rata fosse sufficiente a determinare, sia per l’A., sia per l’amministrazione finanziaria, l’irrevocabilità del condono e, pertanto, la definizione della lite pendente; con la sentenza n. 417/2010 ha ritenuto che, stante l’annullamento del provvedimento di diniego di condono operato da altra sentenza della CTR emessa in pari data, la cartella di pagamento dovesse considerarsi inefficace.
S.A. non ha svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi n. 25221/11 e n. 25244/11 strettamente connessi per oggetto e per soggetti.
2. L’Agenzia delle Entrate con il motivo del ricorso n. 25244/11 deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 bis, L. n. 289 del 2002, giacché la CTR ha ritenuto valido ed efficace il condono, in assenza dell’integrale pagamento di quanto dovuto dalla contribuente e ciò nonostante la natura demenziale e non premiale dello stesso.
3. La censura è fondata.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, “la definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale”: (ex multis, Cass. 31133/2017; Cass. 26683/2017; Cass. 21364/2012; Cass. n. 21364/2011, n. 19546/2011, n. 11669/2014).
Nella specie è incontestato che il contribuente non abbia versato l’intera somma dovuta, ma solo le prime due rate.
4. Col ricorso n. 25221/11 l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 324 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che, essendo stata emessa nella stessa data sentenza di rigetto dell’appello avverso il provvedimento di diniego di condono, fosse venuto meno il presupposto per l’imposizione di cui alla cartella opposta.
5. La censura è fondata.
Presupposto dell’iscrizione a ruolo della cartella era il mancato perfezionamento del condono. La legittimità di tale presupposto non era ancora venuta meno non essendo passata in giudicato la sentenza che si pronunciava sul condono.
Le sentenze di appello vanno, dunque cassate e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto degli originari ricorsi del contribuente.
Le spese devono del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di condono.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi n.25221/11 e n. 25244/11 sotto il numero più antico di ruolo;
cassa le sentenze impugnate e decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna A. S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.200,00 oltre alle spese prenotate a debito, oltre al rimborso delle spese generali.