CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25738
Contratto di agenzia – Indennità di risoluzione contrattuale nella misura massima – Protrazione dei vantaggi – Difetto di prova
Rilevato che
con sentenza nr. 1378 del 2013, la Corte di appello di Firenze respingeva il gravame proposto da R.P. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva limitato l’indennità di risoluzione contrattuale, dovuta al predetto quale agente della società Il S. Spa, nella misura prevista dall’AEC (Accordo economico collettivo);
per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di appello escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità nella misura massima conseguibile ai sensi dell’art. 1751 cod.civ. in difetto di prova che la preponente avesse continuato a godere di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività dell’agente;
ha proposto ricorso in cassazione, R.P., affidato ai seguenti motivi:
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.civ. – ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 244, 420, 421 e 437 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; parte ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio di non contestazione: nel ricorso introduttivo, aveva allegato i presupposti costitutivi del diritto alla indennità prevista dall’art. 1751 cod. civ. e la parte convenuta, nella memoria difensiva, non aveva contestato gli stessi; sotto diverso profilo, censura la decisione della Corte di appello per non aver quest’ultima dato ingresso alle istanze istruttorie che, viceversa, qualora ammesse, avrebbero condotto ad altro esito della lite;
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.- ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il fatto «incontroverso» rappresentato dalla dedotta circostanza che i contratti di vendita delle banche date e dei periodici erano contratti di durata e che, dunque, sussisteva in re ipsa il requisito dell’ampliamento della clientela e della protrazione dei vantaggi;
ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., Il S. SpA;
Considerato che
lo scrutinio dei motivi si arresta al rilievo di inammissibilità;
quanto alle censure di cui al primo motivo che attengono alla violazione del principio di non contestazione, non è compiutamente descritto il «fatto processuale» indispensabile a consentire la verifica demandata alla Corte;
difetta, in particolare, la compiuta indicazione delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione della parte convenuta mentre il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto non integrata la non contestazione che il ricorrente pretende dì affermare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Cass. nr. 3023 del 2016; nr. 20637 del 2016);
deve osservarsi, quanto alle ulteriori censure, che anche la denuncia della mancata ammissione di mezzi istruttori ( e quindi il vizio derivante dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti) presuppone l’analitica indicazione, in ricorso, dei mezzi istruttori richiesti e la dimostrazione di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, nel senso che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. nr. 26234 del 2014);
tali complessivi oneri non risultano soddisfatti nella fattispecie, risultando il motivo carente in ordine agli evidenziati profili;
quanto al secondo motivo, al di là della formale rubricazione, si imputa alla sentenza di non aver considerato come pacifiche alcune circostanze fattuali, sicché il rilievo incorre nei medesimi limiti evidenziati in relazione alle precedenti censure; in ogni caso, anche qualificato come vizio di motivazione, il motivo non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie), il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un., nr. 8053 del 2014);
quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 30 maggio 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.