COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINICALE MILANO – Sentenza 20 settembre 2018, n. 3870
Tributi – TARSU – Riscossione – Ingiunzioni di pagamento – Irregolarità di notifica degli atti prodromici – Mancata indicazione della qualifica della persona a cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento – Nullità degli atti di ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso presentato il 23.01.2018 (…) impugnava l’ingiunzione di pagamento in epigrafe descritta con la quale il Comune di Milano chiedeva il pagamento di euro complessivi 10.626.00 per la tassa dei rifiuti urbani, relativi alle annualità dal 2011 al 2015, per l’immobile di proprietà sito in Milano in (…) e censito al NCEU al foglio (…), num. (…)
Le difese dello studio ricorrente sono le seguenti:
– l’ingiunzione impugnata è illegittima in quanto non è stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento e pertanto è nulla per la mancata notifica degli atti presupposti;
– l’ingiunzione di pagamento non è stata notificata regolarmente poiché non vi è traccia della comunicazione di avvenuta notifica e neppure della procedura di irreperibilità del destinatario ;
– in via subordinata l’ingiunzione di pagamento è illegittima per la falsa applicazione dell’art. 70 del d.lvo n. 507/1993 in quanto il Comune di Milano ha applicato le sanzioni in misura pari o superiore al 100% del tributo sulla base dell’erroneo presupposto della omessa denuncia di inizio occupazione;
– in via subordinata l’ingiunzione di pagamento è illegittima per la falsa applicazione dell’art. 12 del d.lvo n. 472/1997 in quanto il Comune di Milano non ha applicato il principio della continuazione nella determinazione delle sanzioni.
Concludeva lo Studio ricorrente chiedendo in principalità l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ingiunzione impugnata, in via subordinata l’annullamento dell’ingiunzione nella parte in cui ha irrogato le sanzioni in misura superiore al minimo di legge ed in via ulteriormente subordinata chiedendo l’applicazione dell’istituto giuridico della continuazione nell’irrogazione delle sanzioni, il tutto con vittoria delle spese di giudizio. Con memoria depositata il 4.7.2018 la ricorrente ribadiva le proprie difese, ribatteva alle difese dell’ufficio e presentava la medesime conclusioni. Precisava la ricorrente che nelle relate di notifica degli avvisi, a cui si riferisce il Comune di Milano, non vi è l’indicazione della persona che ha ricevuto la notifica, manca il deposito in originale della relata di notifica e manca l’invio della comunicazione di avvenuta notifica.
In data 22.6.2018 si costituiva in giudizio il Comune di Milano che ribatteva alle argomentazioni del ricorrente e affermava che l’ingiunzione di pagamento è stata preceduta da 5 avvisi di accertamento regolarmente notificati allo Studio ricorrente e precisamente :
1) l’avviso n. ATI (…) emesso per omessa denuncia di occupazione Tarsu ex art. 70 del d.lvo n. 507/1993 per l’anno 2011 in relazione all’immobile sito in (…) notificato con la raccomandata n. (…) in data (…);
2) l’avviso n. ATI (…) emesso per omessa denuncia di occupazione Tarsu ex art. 70 del d.lvo n. 507/1993 per l’anno 2012 in relazione all’immobile sito in (…) notificato con la raccomandata n. (…) in data (…);
3) l’avviso n. ATI (…) emesso per omessa denuncia di occupazione Tares ex art. 14 e 22 del d.l. n. 201/2011 per l’anno 2013 in relazione all’immobile sito in (…) notificato con la raccomandata n. (…) in data (…);
4) l’avviso n. ATI (…) emesso per omessa denuncia di occupazione Tari ex art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013 per l’anno 2014 in relazione all’immobile sito in (…) notificato con la raccomandata n. (…) in data (…);
5) l’avviso n. ATI (…) emesso per omessa denuncia di occupazione Tari ex art. 1,comma 685, della legge n. 143/2013 per l’anno 20151 in relazione all’immobile sito in (…) notificato con la raccomandata n. (…) in data (…). Affermava il Comune di Milano che, attesa la regolarità delle notifiche dei predetti avvisi, l’atto impugnato è stato illegittimamente emesso e concludeva per il rigetto del ricorso, il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
La Commissione accoglie il ricorso in quanto condivide l’assunto del ricorrente circa la nullità degli avvisi sopra citati poiché nelle relative relate di notifica non vi è l’indicazione della qualifica della persona che ha firmato per ricevuta le predette relate. Vale a dire che dagli atti prodotti dal Comune e dalle predette relate non emerge la prova che gli avvisi siano stati notificati al ricorrente e che pertanto lo stesso sia stato posto in condizione di difendersi e di impugnarli Pertanto dalla dichiarazione di nullità degli avvisi presupposti deriva la nullità dell’ingiunzione impugnata. Constatato che il Comune di Milano ha emesso l’avviso impugnato per dovere di ufficio, la Commissione compensa tra le partì le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.