CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25871
Licenziamento – Contratto a tempo determinato – Mancato superamento del patto di prova – Rinuncia al ricorso
Rilevato
che, con la sentenza n. 1013 pubblicata l’8.11.2016, la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia n. 1181/2016 emessa dal Tribunale della stessa città, ha respinto il ricorso, proposto in primo grado da S.O. A. nei confronti della S. e S. spa, con il quale era stato chiesto l’annullamento del licenziamento intimatogli il 22.3.2014 per mancato superamento del patto di prova apposto al contratto a tempo determinato intercorso tra le parti;
che avverso la decisione di II grado il suddetto S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;
che la S. e S. spa ha resistito con controricorso;
che il PG non ha formulato richieste scritte;
che è stato depositato dal ricorrente atto di rinunzia notificato alla società ma non accettato.
Considerato
che, in via preliminare, con riguardo all’esito del presente giudizio, deve essere rilevata la incidenza della rinuncia, in quanto il legislatore di cui al D.lgs. n. 40/2006, inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell’art. 391 secondo comma cpc, per il quale il ricorrente può (e non più deve) essere condannato alle spese, ha avallato l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione della rinuncia, che prevale quale manifestazione della volontà abdicativa rispetto ad altre forme decisionali (in termini Cass. 26.7.2008 n. 19ÍS4; Cass. 7.11.2008 n. 26850; Cass. 28.12.2009 n. 27425);
che la fattispecie in esame, in relazione al suddetto profilo, è disciplinata dall’art. 390 cpc, nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi dell’art. 75 co. 2 DI. n. 69/2013, ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (legge n. 9.8.2013 n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013). Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 cpc, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 cpc. La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati, invece, soltanto ad ottenere l’adesione delle altre parti ad evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cpc (cfr. Cass n. 2317/2016);
che nel caso de quo, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo; che ricorrono le condizioni di cui all’art. 92 cpc, vigente ratione temporis, per compensare le spese processuali, in considerazione dell’esito alterno dei giudizi di merito, del comportamento delle parti ed in specie della circostanza che la società – con determina dell’Amministratore Unico del 30.1.2018 – dopo avere ripercorso tutte le vicende delle posizioni lavorative dei dipendenti ex S. scrl poi confluiti nella S. spa, ha ritenuto di mantenere l’odierno ricorrente nel posto di lavoro a tempo indeterminato;
che in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude la applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30.9.2015 n. 19560).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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