CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26319

Dichiarazione dei redditi – Accertamento – Procedimento – Contenzioso tributario – Irregolarità

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, sezione di Brescia, relativa all’impugnabilità o meno, in sede contenziosa, della comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis del DPR n. 600/73, relativamente al versamento degli importi da parte del contribuente esposti nella dichiarazione del modello Unico/2011.

Con un primo motivo, il contribuente deduce la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto non impugnabile la comunicazione d’irregolarità che per consolidata giurisprudenza è, invece, un atto impugnabile.

Con un secondo motivo, il medesimo contribuente deduce il vizio di norme sul procedimento e, quindi, il vizio di nullità della sentenza, ex artt. 36 del d.lgs. n. 546/92 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello dopo aver statuito sull’inammissibilità dell’appello, avevano ritenuto di esaminare il merito della controversia, rigettando il ricorso introduttivo, quando si erano oramai spogliati della potestas iudicandi sul merito della questione.

Con un terzo motivo (proposto a fini meramente tuzioristici), il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 comma 8 del DPR n. 322/98, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto che se il contribuente avesse voluto rettificare la propria dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell’imponibile avrebbe dovuto necessariamente presentare una nuova dichiarazione integrativa senza potersi rivolgere direttamente al giudice tributario.

È fondato il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e terzo motivo.

Secondo il costante orientamento, “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario)” (Cass. ord. n. 3315/16, 27494/16, 14373/10).

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono apertamente discostati dai superiori principi.

In accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e terzo motivo, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione di Brescia, in diversa composizione.