CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26348
Accertamento – Riscossione – Cartella esattoriale – Intimazione di pagamento – Notificazione
Rilevato che
1. F.D.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento notificata il 30.1.2013, avente ad oggetto contributi Inps già richiesti con cartella esattoriale notificata il 18.4.2002, per i quali era stata effettuata iscrizione ipotecaria in data 26.3.2008.
La Corte territoriale argomentava che, una volta divenuta irrevocabile la cartella esattoriale, il credito in esso consacrato è soggetto al termine di prescrizione decennale, giusta il disposto dell’articolo 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l’actio iudicati, e non già al termine di prescrizione quinquennale.
2. Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva, mentre l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato.
Considerato che
1. il ricorso, che con unico motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2953 e 2946 c.c. e dell’art. 24 del d.lgs n. 46 del 1999, e sostiene che il termine di prescrizione dei contributi resta quinquennale anche dopo la notifica della cartella esattoriale, è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale sotto tale aspetto non risulta corretta e conforme a diritto.
3. Per tali motivi il ricorso, manifestamente fondato nei termini sopra esposti, va accolto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
4. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che dovrà decidere la causa applicando il principio di diritto sopra affermato e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.
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