CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26955
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione via posta
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che R.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso una cartella di pagamento IRPEF per l’anno 2006;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, lo S. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 DPR n. 602/1973, 60 DPR n. 600/1973 e 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: anche per la notifica della cartella di pagamento, la consegna a mani dell’addetto della casa imporrebbe l’invio della raccomandata informativa, non potendosi attestare l’inoltro da parte dell’Ufficio postale, sicché sarebbe stato necessario provare l’intervenuta spedizione;
che, col secondo, il ricorrente invoca violazione degli artt. 26 DPR n. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe invertito l’onere della prova, giacché, non essendo mai pervenuta la cartella di pagamento nella sfera di conoscibilità del contribuente, costui non avrebbe potuto dimostrare alcuna difformità tra il contenuto del plico ed il ruolo impugnato;
che l’Agenzia ed Equitalia Servizi di Riscossione si sono costituite con controricorso; che il primo motivo è infondato;
che l’art.60 DPR n.600/1973, per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Sez. 5, n. 23511 del 18/11/2016); che, nella specie, la notifica della cartella risulta conforme al disposto di cui all’art. 139 c.p.c., contenendo l’attestazione della consegna ad un’addetta alla casa, come riscontrata dalla stessa CTR;
che il secondo motivo è infondato;
che una volta offerta la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, non è poi necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5, n. 23039 del 11/11/2016); che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito ed, a favore di Equitalia Sud, in euro 5.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l°bis, dello stesso articolo 13.