CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27206
Tributi – Accertamento – Raddoppio dei termini di accertamento – Indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. delle Marche, n. 622/3/2016 dep. il 27.9.16, che in controversia su impugnazione da parte di G. R. e altri di avvisi di accertamento del maggior reddito Irpef, anno 2007, quali soci della società Scatolificio R.G. srl, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in applicazione dell’art. 1 I. 208/15 tenuto conto della data di comunicazione della notizia di reato (2 maggio 2013).
I contribuenti sono rimasti intimati.
Considerato che
Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 43 comma 3, d.P.R. 600/73, dell’art. 2 comma 3 d.lgs. 128/15; falsa applicazione dell’art. 1 comma 130 ss. L. 208/15.
Il motivo è fondato, applicandosi il principio secondo cui in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. n. 11620 del 14/05/2018; n. 16728 del 09/08/2016).
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR delle Marche, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR delle Marche, in diversa composizione.