CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27293
Imposte dirette – IRPEF – Agevolazioni tributarie – Accertamento – Istanza di rimborso – Soggetti colpiti da eventi calamitosi
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di A.C. contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1991-1992;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 17° l. n. 289/2000 nonché dell’art. 1 comma 665 l. n. 190/2014, giacché il contribuente avrebbe adempiuto ai propri obblighi tributari tramite il suo datore di lavoro, mentre l’agevolazione avrebbe riguardato solo il rapporto fra Erario e sostituto d’imposta; che l’intimato non ha resistito;
che il motivo è infondato, giacché, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, in mancanza di attività difensiva di quest’ultimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.