PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 29 ottobre 2018

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Veneto in previsione delle forti criticità meteo idrogeologiche previste, visto anche il manifestarsi di effetti localizzati che hanno già interessato il territorio della medesima regione a partire dal giorno 28 ottobre 2018.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto e prevista, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere all’assistenza ed al soccorso alla popolazione colpita dall’evento considerato.

3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 2

1. Nelle more dell’adozione della direttiva di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e dalle strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento medesimo. Con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 3 vengono definite le relative procedure di rendicontazione.