AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 ottobre 2018, n. 81/E

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220 – soppressione dei codici tributo “6823”, “6824”, “6826”, “6827”, “6828”, “6851”, “6852”, “6853” e “6854”

La legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, ha provveduto, tra l’altro, al riordino delle disposizioni in materia di crediti d’imposta riconosciuti alle imprese del settore cinematografico e dell’audiovisivo.

In particolare, al capo III, sezione II, della citata legge n. 220 del 2016:

  1. a) l’articolo 15 riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;
  2. b) gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 riconoscono crediti d’imposta, rispettivamente, a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, delle imprese di esercizio cinematografico e delle industrie tecniche e di post-produzione, degli esercenti di sale cinematografiche per il potenziamento dell’offerta, nonché per favorire l’attrazione degli investitori esteri oppure non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

In data 15 marzo 2018 sono stati emanati i decreti del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che hanno approvato le disposizioni attuative dei predetti crediti di imposta, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti.

In proposito, i suddetti decreti prevedono che i crediti d’imposta in parola siano utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Inoltre, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d’imposta, si istituiscono i seguenti codici tributo:

– “6883” denominato “TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE – Art. 15 legge n. 220/2016”;

– “6884” denominato “TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB – Art. 15 – legge n. 220/2016”;

– “6885” denominato “TAX CREDIT DISTRIBUZIONE – Art. 16 – legge n. 220/2016”;

– “6886” denominato “TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – Art. 17, comma 1 – legge n. 220/2016”;

– “6887” denominato “TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA CINEMATOGRAFICA – Art. 18 – legge n. 220/2016”;

– “6888” denominato “TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI – Art. 19 – legge n. 220/2016”;

– “6889” denominato “TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI – Art. 20 legge n. 220/2016”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I suddetti codici tributo sono operativi a decorrere dal 7 novembre 2018.

A seguito del riordino della disciplina dei crediti d’imposta del settore cinematografico e dell’audiovisivo, disposto dalla citata legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, si rende noto che le agevolazioni maturate e non ancora interamente fruite di cui all’articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, potranno essere utilizzate in compensazione tramite modello F24, per l’importo residuo, indicando i codici tributo istituiti con la presente risoluzione, secondo la tabella di confluenza di seguito riportata:

Codice tributo da utilizzare fino al 06/11/2018Descrizione codice tributoCodice tributo da utilizzare dal 07/11/2018Descrizione codice tributoAnno di riferimento F24 per utilizzo in compensazione crediti residui
6823Credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica, ai sensi dell’articolo 2 DM 7/5/2009, in attuazione dell’articolo 1, comma 327, lett. a) della legge n. 244/20076883TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE – Art. 15 – legge n. 220/20162014
6851Tax credit produzione opere televisive nazionali – DM 5 Febbraio 2015 – D.L. n. 91/20136884TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB – Art. 15 – legge n. 220/ 2016Anno di riferimento originario del credito residuo indicato nel cassetto fiscale
6853Tax credit produzione opere web nazionali – DM 5 Febbraio 2015 – D.L. n. 91/2013
6827Credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica, ai sensi dell’articolo 4 DM 21/1/2010, in attuazione dell’articolo 1, comma 327, lett. b) nn. 1 e 2, legge n. 244/076885TAX CREDIT DISTRIBUZIONE – Art. 16 – legge n. 220/20162014
6828Credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, ai sensi dell’articolo 2, DM 21/01/2010, in attuazione dell’articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, legge n. 244/076886TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – Art. 17, comma 1, legge n. 220/20162014
6824Credito d’imposta per le imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche cinematografiche, ai sensi dell’articolo 4 DM 7/5/2009, in attuazione dell’articolo 1, comma 335, legge n. 244/20076888TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI – Art. 19 – legge n. 220/20162014
6852Tax credit produzione esecutiva opere televisive estere – DM 5 Febbraio 2015 – D.L. n. 91/2013Anno di riferimento originario del credito residuo indicato nel cassetto fiscale
6854Tax credit produzione esecutiva opere web estere – DM 5 Febbraio 2015 – D.L. n. 91/2013
6826Credito d’imposta per gli apporti in denaro a favore della produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell’articolo 2, DM 21/1/2010, in attuazione dell’articolo 1, commi 325 e 327, lett. b) n. 3 e lett. c) n. 2, legge n. 244/076889TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI – Art. 20 -legge n. 220/20162014

In proposito, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, per l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti residui tramite i nuovi codici tributo, nel campo “anno di riferimento” dovrà sempre essere indicato il valore riportato nell’ultima colonna della suddetta tabella, presente anche nell’apposita sezione del cassetto fiscale consultabile tramite il sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dove sono esposti i crediti d’imposta riconosciuti e fruiti, nonché i crediti residui.

Pertanto, a decorrere dal 7 novembre 2018 sono soppressi i codici tributo “6823”, “6824”, “6826”, “6827”, “6828”, “6851”, “6852”, “6853” e “6854”, istituiti con le risoluzioni n. 258/E del 14 ottobre 2009, n. 85/E del 18 agosto 2010 e n. 77/E del 31 agosto 2015.