CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2018, n. 28032
Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro – Riammissione in servizio – Atto di rinuncia, da parte della società, al ricorso principale – Accordo bonario per la definizione della controversia
Fatti di causa
La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia n. 753/2014 emessa dal Tribunale di Roma in data 28.1.2014, ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra A.M.F. e la F.F. spa dall’1.1.2007 all’1.3.2009, condannando la società al pagamento della somma di euro 18.862,00 a titolo di differenze retributive, oltre accessori; ha affermato, altresì, la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo con diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio e con condanna di parte datoriale al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal 13.7.2009 alla data della sentenza, detratto l’aliunde perceptum di euro 16.410,61, sempre oltre accessori e spese di lite.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la F.F. spa affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso A.M.F.
Ragioni della decisione
E’ stato depositato atto di rinunzia, da parte della società, al ricorso principale in cui si dava atto che le parti avevano trovato un accordo bonario per la definizione della controversia specificandone anche le condizioni.
Tale atto risulta accettato nell’interesse della lavoratrice.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.