CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28046
Tributi – ICI – Accertamento – Decadenza – Termine quinquennale nel caso di omessa dichiarazione
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Bordighera impugna la sentenza della CTR della Liguria, relativa a un avviso d’accertamento ICI per il 2006, nel quale si è fatta questione del rispetto dei termini d’accertamento, e quindi, della decadenza o meno dell’ente impositore dalla potestà impositiva.
L’ente locale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 161 della legge n. 296/06 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 504/92, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto decaduto il comune dal potere impositivo, alla data di notifica dell’avviso d’accertamento, benché si trattasse pacificamente di un’ipotesi di omessa dichiarazione ICI e non solo di omesso versamento e, quindi, il termine scadeva entro il 31 dicembre del quinto anno successiva all’anno nel quale la dichiarazione andava presentata.
Il motivo è fondato.
Infatti è pacifico l’orientamento di questa Corte, secondo cui “(..) trattandosi di accertamenti tutti relativi a fattispecie di omessa dichiarazione, per quanto riguarda l’anno 2006, il dies a quo per il relativo esercizio è quello del 31.12.2007, venendo quindi in applicazione l’art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, secondo cui, per quanto qui rileva, l’avviso d’accertamento d’ufficio doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. (..)” (Cass. ord. n. 19145/16).
Nel caso di specie, poiché l’annualità era il 2006, l’obbligo di presentazione della dichiarazione scadeva il 31 luglio 2007, quindi, la notifica dell’accertamento impugnato, avvenuta il 27 novembre 2012 era senz’altro tempestiva, secondo il dettato normativo.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.