CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2018, n. 28163

Trattamenti assistenziali – Indebita percezione del trattamento di invalidità civile – Restituzione

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del Io ottobre 2013, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda, proposta da T.M.A., intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recupero, operato dall’INPS, delle somme di euro 5.967,11 sulla pensione di cui era titolare, per l’asserita indebita percezione del trattamento di invalidità civile.

2. La Corte di appello premetteva che l’assistita, che beneficiava, dal maggio 2005, dell’assegno ordinario di invalidità e, con decorrenza luglio 2004 (recte 2003), dell’assegno di invalidità civile (quest’ultimo riconosciuto in via giudiziale), nel novembre 2005 aveva rappresentato all’INPS di godere del duplice beneficio e di optare per il trattamento più favorevole (l’assegno ordinario di invalidità) e che tuttavia l’INPS aveva continuato ad erogare entrambi i trattamenti fino alla richiesta di restituzione, nel 2009, del trattamento di invalidità civile per il periodo maggio 2005-marzo 2009, alla quale l’assistita si era opposta.

3. La Corte di merito riteneva inapplicabile la disciplina dell’indebito pensionistico (trattandosi, nella specie, di prestazione assistenziale) e, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, richiamava le disposizioni generali in ordine alle condizioni generali di concessione dei trattamenti assistenziali (legge n. 29 del 1997, art. 3-ter e legge n. 291 del 1988, art. 3, comma 10) e, in particolare, il dovere degli organi preposti alla concessione dei trattamenti economici a provvedere periodicamente a verifiche sulla permanenza dei requisiti per il godimento dei benefici e, se del caso, alla loro revoca con effetto dal primo giorno del mese successivo, senza ripetizione delle somme precedentemente erogate; conseguentemente l’INPS non poteva, nella specie, pretendere la ripetizione delle somme erogate prima del tardivo provvedimento di revoca del 2009.

4. Avverso tale sentenza l’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; T.M.A. resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Ragioni della decisione

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 13 legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell’art. 3-ter legge 21 febbraio 1977, n. 29, dell’art. 3, commi 9 e 10, d.l. 30 maggio 1988, n. 173 convertito in legge 26 luglio 1988, n. 291, dell’art. 1, comma 12, legge 12 giugno 1984, n. 222, dell’art. 2033 cod.civ., deducendo l’erroneità della sentenza impugnata.

6. Ad avviso dell’istituto pubblico di previdenza, in considerazione dell’indubbia natura assistenziale delle somme percepite, indebitamente, dall’assistita, l’incompatibilità con quanto percepito, nel medesimo arco temporale, a titolo di assegno ordinario di invalidità risiede nel principio generale enunciato dall’art. 2033 cod.civ., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti di legge è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione, non rinvenendosi alcuna norma speciale, di settore, che disciplini la ripetibilità dei ratei indebitamente percepiti, come nella diversa ipotesi di insussistenza dei requisiti reddituali e sanitari.

7. In particolare, assume l’ente previdenziale che le disposizioni a fondamento della ratio decidendi, improntata sull’incompatibilità tra prestazioni (assegno ordinario di invalidità e assegno mensile di assistenza) a prescindere dai redditi dell’interessata, non supportano l’interpretazione abbracciata dalla Corte di merito, per essere la legge n. 29 del 1977 anteriore alla disposizione che ha introdotto l’incompatibilità (art. 1,comma 12, legge n. 222 del 1984) e tenuto conto del carattere meramente programmatico della legge n. 291 del 1988.

8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

9. Come già affermato da Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all’indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell’indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto-legge n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».

10. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all’art. 2033 cod.civ., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n. 17216), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

11. Conclusivamente, nella vicenda all’esame correttamente la Corte di merito ha ritenuto irripetibili le somme erogate anteriormente al provvedimento di revoca del 2009.

12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli avvocati M.F.A. e C.E., dichiaratisi antistatari.

13. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 – quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 -bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati M.F.A. e C.E.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 – bis.