CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28403

Dichiarazione dei redditi – Credito d’imposta – Incentivi alla ricerca scientifica – Riscossione – Cartella di pagamento

Rilevato

che la contribuente ha beneficiato di credito di imposta per incentivi alla ricerca scientifica;

che in data 17 novembre 2008 l’Agenzia inviava comunicazione di irregolarità relativa al Modello Unico 2006 per l’anno di imposta 2005, invitando alla regolarizzazione con versamento di quanto dovuto nel termine di trenta giorni, in ragione di erroneo utilizzo del credito di imposta;

che in data 10 dicembre 2008, all’esito della comunicazione, la contribuente ha presentato Modello Unico SC 2006 integrativo, indicando il credito di imposta riconosciuto e la parte utilizzata;

che in data 19 marzo 2009 il concessionario della riscossione notificava cartella di pagamento a titolo di imposta indebitamente compensata;

che la contribuente reagiva, contestando la presunta decadenza dalle agevolazioni concesse per decorrenza del termine annuale fissato dal D.M. Ministero delle Finanza 275/1998, ritenendo che la decadenza non potesse essere prevista e disciplinata in tale fonte secondaria, per di più in assenza di espressa previsione nella noma di rango primario;

che il giudice territoriale accoglieva le ragioni della contribuente e la commissione d’appello rigettava il gravame proposto dall’ufficio, con la sentenza gravata in questa sede;

che insorge l’Avvocatura affidandosi a quattro motivi di ricorso; che si è costituita la contribuente con puntuale controricorso.

Considerato

che occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso a causa della mancata impugnazione di un’autonoma ed autosufficiente ratio decidendi della pronuncia di secondo grado;

che, nel particolare, delle quattro rationes deciderteli su cui si regge l’impugnata sentenza, si afferma esserne gravate solo tre nel ricorso erariale introduttivo a questa fase del giudizio;

che, più specificamente, dall’ultimo paragrafo di pagina 3 per metà di pagina 4 dell’impugnata sentenza, il collegio di secondo grado argomenta sull’irragionevolezza e la sproporzione della previsione decadenziale come sanzione per l’inadempimento di una formalità, trattandosi di profilo non ostativo alla conoscenza da parte dell’Amministrazione della volontà del contribuente nel voler ” procedere a compensazione, comunque non pregiudizievole per l’erario, argomentando così sull’insostenibilità del criterio ermeneutico fatto proprio dall’Ufficio che quella decadenza vuol dedurre dalla norma (secondaria);

che tale paragrafo non può ritenersi capo di sentenza o autonoma ratio decidendi, sia per il profilo dubitativo con cui viene esposto, sia per l’inattitudine del ragionamento ivi svolto a reggere – da solo – il dispositivo della sentenza gravata;

che l’eccezione preliminare dev’essere respinta ed il ricorso erariale può essere esaminato;

che, con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma sesto, l. n. 449/1997 e dell’art. 6, comma primo, d.m. n. 275/1998, in parametro all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;

che, nel particolare, la difesa erariale contesta il capo di sentenza ove si esclude la possibilità per la fonte regolamentare (il d.m. n. 275/1998) di introdurre forme e modi di decadenza dal contributo o dalla provvidenza incentivante;

che il motivo è fondato e merita accoglimento; che trova applicazione il principio, cui questo Collegio aderisce ed intende dare continuità, per cui In tema di agevolazioni tributarie, previsto dall’art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’inottemperanza all’invito dell’ufficio finanziario di completare, con gli elementi prescritti, la richiesta del contribuente costituisce causa di non riconoscimento del beneficio, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma terzo, del d.m. 3 agosto 1998, n. 311, atteso che una siffatta norma è diretta espressione del potere, demandato al Ministro delle finanze dall’art. 4, comma sesto, della legge in parola, di stabilire con D.M. le procedure di controllo, prevedendo “specifiche cause di decadenza dal diritto di credito”, e trova la sua “ratio” nell’esigenza di definire entro un tempo determinato l’inerente onere finanziario, altrimenti sospeso “ad libitum”. (Cass. n. 15865/2005, 1555/2015);

che l’accoglimento del primo motivo comporto l’assorbimento degli altri, ove con il secondo e terzo motivo si contesta violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, delle stesse norme di cui al primo motivo di gravame; con il terzo ed il quarto la violazione di legge si estende a norme consequenziali, segnatamente l’art. 36 bis, art. 43 d.P.R. n. 600/1973, art. 2 d.P.R. 322/1998 e art. 6, comma sesto, l. n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente); che, in definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per il Veneto in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.