CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2018, n. 28623
Tributi – Imposta di registro – Rideterminazione del valore dell’immobile – Motivazione dell’atto
Fatti e ragioni della decisione
La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, hanno rigettato l’appello proposto da C.R. e da C.M.G., confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la censura relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato, in relazione al mancato deposito dell’atto stesso, relativo alla rideterminazione del valore di un immobile sito in Albano Laziale ai fini dell’imposta di registro.
Circostanza, quest’ultima, già acclarata dalla Commissione tributaria di II grado di Roma con sentenza che era stata però annullata dalla Commissione tributaria centrale di Roma del 22.5.2014, in relazione al riscontrato difetto di contraddittorio con i contribuenti. Riteneva, dunque la CTR che quella valutazione a suo tempo operata dal giudice di secondo grado non poteva che essere confermata. Riteneva, ancora quel giudice corretto l’operato del giudice di primo grado, il quale aveva ridotto la valutazione del valore dell’immobile , avuto riguardo ai valori del mercato immobiliare al momento della conclusione della compravendita.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sembrano prospettare una violazione di legge, è radicalmente inammissibile, non specificando il vizio nel quale sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere che l’atto impugnato era prodotto agli atti del giudizio e non assente come dagli stessi sostenuto.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è anch’esso inammissibile, non avendo i ricorrenti indicato il fatto il cui esame sarebbe stato omesso. Ed infatti, non risulta più previsto nell’ordinamento positivo il vizio di insufficiente motivazione, secondo quanto chiarito dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014), nè può ritenersi che la sentenza qui esaminata si risolva in una motivazione apparente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi dell’art. 13 c.1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso la norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater d.PR n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13 c.1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater d.PR n. 115/2002.