CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28483
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica – Impugnazione – Nuovo termine du decaenza ex art. 32, L. n. 183/2010 – Applicabilità
Rilevato
che con sentenza del 6 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla domanda proposta da S. R. nei confronti della L. S.p.A. e dell’azienda speciale del Comune di Boscoreale “A. R.”, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per sopravvenuta inidoneità fisica e già dichiarato illegittimo a seguito di impugnazione in via cautelare e la condanna in solido delle Società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento a quello della pronunzia ed al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, dichiarando inammissibile il ricorso; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere stato il ricorso introduttivo depositato oltre il termine di decadenza di 270 giorni previsto dall’art. 6, comma 2, l. n. 604/1966 nel testo sostituito dall’art. 32, l. n. 183/2010, decorrente dal 31.12.2011, ai sensi dell’art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010, conv. in l. n. 10/2011 ;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il R., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia la L. S.p.A. sia l’azienda speciale “A. R.”;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Considerato
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, l. n. 183/2010 e 6, l. n. 604/1966, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, confutandosi la correttezza dell’interpretazione delle norme esposte in rubrica ammissiva dell’applicabilità delle stesse ai licenziamenti intimati anteriormente all’entrata in vigore del Collegato lavoro;
che il motivo risulta infondato alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 4.7.2016, n. 13598 e Cass. 8.2.2016, n. 2420), che sancisce l’applicabilità del nuovo termine decadenziale previsto dall’art. 32, l. n. 183/2010, con decorrenza dall’1.1.2012, secondo il disposto dell’art. 2, comma 54, d.l. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011, anche ai licenziamenti intimati anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina predetta, intervenendo essa su situazioni giuridiche soggettive da ritenersi, stante il mancato avvio dell’azione giudiziaria, anche in precedenza soggetta al diverso limite della prescrizione quinquennale, non esaurite che, in quanto tali, ne escludono il carattere retroattivo;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato, con attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200.00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge nei confronti della L. S.p.A. e dell’azienda speciale “A.R.” con distrazione a favore del suo difensore avv. R. M.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.