CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28889

Professionista – Avvocato – Pluralità di procedimenti – Compenso per prestazioni giudiziali – Determinazione

Rilevato

che la società A.L. s.r.l. ha chiesto la cassazione dell’ordinanza con cui il tribunale di Brindisi, all’esito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., la ha condannata a pagare all’avvocato V.C. il compenso per prestazioni giudiziali da quest’ultimo svolte in favore della società stessa;

che il tribunale riteneva applicabili alle prestazioni svolte prima della introduzione delle tariffe di cui al d.m. n. 140 del 20.07.2012 le previgenti tariffe di cui al d.m. n. 127 dell’ 08.04.2004;

che il ricorso della società A.L. s.r.l. si articola in due motivi;

che l’avvocato C. non si è difeso in questa sede; che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 per la quale non sono state depositate una memorie; considerato:

che con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del D.M. n. 140 del 20.07.2012 e del D.M. n. 127 del 08.04.2004; la società ricorrente

– premesso che tutte le attività del cui compenso si discute riguardavano un’unica prestazione professionale, resa, sulla base del mandato ad litem rilasciato a margine del ricorso per ingiunzione, in una pluralità di procedimenti (procedimento monitorio, conseguente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza di quello originariamente adito)

– deduce che, in base all’art. 41 decreto ministeriale n. 140/2012, il compenso di tali prestazioni sarebbe stato da liquidare sulla base dei parametri fissati da tale decreto, sotto la cui vigenza la prestazione professionale, complessivamente intesa, si era conclusa; nel motivo, peraltro, si censura anche la liquidazione, da parte del tribunale, di spese che, secondo il ricorrente non sarebbero state dovute e, da ultimo, si lamenta la liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali (non previste nel d.m. 140/2012 e reintrodotte nel d.m. 55/2014);

che con il secondo motivo, riferito all’art. 360 n.5 c.p.c., la ricorrente deduce che il tribunale, avendo ritenuto distinte le diverse prestazioni rese dall’avv. C. (applicando la tariffa del 2004 a quelle relative ai procedimenti definiti prima del d.m. 140/2012) avrebbe coerentemente dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione che essa aveva avanzato in relazione al credito relativo alle prestazioni professionali concernenti il procedimento monitorio ed il giudizio di opposizione;

che il primo motivo di ricorso – mentre risulta inammissibile nella parte in cui censura la liquidazione degli esborsi operata dal tribunale (in quanto pone questioni di merito che postulano accertamenti di fatto che non possono aver luogo nel giudizio di legittimità) va invece giudicato fondato là dove denuncia la mancata applicazione delle tariffe di cui al d.m. 140/2012 (ivi compresa la disciplina del rimborso delle spese generali applicabile sotto la vigenza di tali tariffe e fino all’entrata in vigore dell’articolo 13, comma 10, della legge n. 247/2012);

che, infatti, il tribunale – nell’applicare le tariffe di cui al d.m. n. 127/2004 alle attività professionali compiute prima dell’entrata in vigore del d.m. 140/2012 senza operare alcun accertamento in ordine al momento di conclusione dell’incarico professionale conferito all’avv. C. – si è posto in contrasto con il principio – espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405/12 – che, in tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27), i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata; principio ulteriormente precisato in Cass., Sez. II, n. 30529/17: “In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all’art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all’attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell’entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”;

che il secondo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo, dovendo il giudice di rinvio valutare se le attività professionali rese alla odierna ricorrente dall’avv. C. costituissero adempimento di un’ unica prestazione;

che quindi in definitiva il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, per quanto concerne la doglianza relativa alle tariffe applicate, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza gravata in relazione alla censura accolta e rinvio al tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza gravata in relazione alla censura accolta e rinvia al tribunale di Brindisi, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.