INPS – Messaggio 15 novembre 2018, n. 4253
Estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
I benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia asbestocorrelata derivante da esposizione all’amianto – sono riconosciuti anche per gli anni 2019 e 2020, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 13-ter dispone che “all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”.
Ne consegue che il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, trova applicazione anche per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 275 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che “per i lavoratori indicati all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS derogando al disposto dell’articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016”.
Pertanto, anche con riferimento a tale categoria di soggetti il predetto beneficio, di cui al citato comma 117, trova applicazione per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.
Per l’applicazione dei citati commi 117 e 275 si fa rinvio, rispettivamente, alle istruzioni diramate con le circolari n. 80/2015 e n. 154/2016.
Inoltre, il comma 2 del citato articolo 13-ter prevede che “all’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020” e le parole: “entro l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno 2020”.
Ne consegue che il beneficio dell’accompagnamento alla quiescenza, di cui all’articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, è riconosciuto fino all’anno 2020.
Per accedere al beneficio in argomento gli interessati devono presentare, entro e non oltre il 30 novembre 2018, apposita domanda telematica, tramite i seguenti consueti canali posti a disposizione dall’Istituto:
– WEB, attraverso il servizio online dedicato, se in possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
– Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di un codice PIN;
– Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di un codice PIN.
Per le istruzioni applicative del citato comma 276 si rinvia ai messaggi n. 2769/2016 e n. 3329/2016.
Infine, il comma 3 del citato articolo 13-ter, dispone che “agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l’anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l’anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l’anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l’anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014”.
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