Corte di Cassazione ordinanza n. 27425 depositata il 29 ottobre 2018

Inammissibilità dell’atto di appello notificato via pec prima dell’entrata in vigore del PTT

La notifica, eseguita prima dell’entrata in vigore del processo telematico, a mezzo pec dell’atto di appello è inesistente e insanabile. La Suprema Corte, in base a tale principio, ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio che aveva errato nel decidere la controversia nel merito. Quest’ultima aveva, infatti, rigettato l’eccezione spiegata dall’Ufficio sull’inammissibilità del ricorso in appello del contribuente, poiché avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di appartenenza. Nel caso di specie spiegano i giudici che la notifica via pec dell’appello era avvenuta in data 14.06.2016 mentre l’attivazione del processo tributario telematico nel Lazio era entrata in vigore  a far data dal 15 aprile 2017.

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il ricorrente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnazione di un avviso d’accertamento per Iva e altro 2008, dove si è fatta questione della validità della notifica dell’atto di appello via pec.

L’ufficio deduce la violazione della legge n. 53 del 1994, dell’art. 16 bis comma 3 del d.lgs. n. 546792, del D.M. economia c finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, del D.M. economia e finanze del 4 agosto 2015, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la CTR aveva errato nel decidere la controversia nel merito, con ciò rigettando implicitamente l’eccezione spiegata dall’ufficio 1n ordine all’inammissibilità del ricorso in appello proposto dal contribuente a motivo dell’inesistenza della notificazione dallo stesso effettuata a mezzo pec, perché avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio, in violazione della normativa processuale richiamata.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento di questa  Corte  “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del dm. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell’art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall’art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, dei d!. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 dei 2014), in virtù del principio dispecialità in base ai quale detto processo è regolato n’Spetto a quello civile” (Cass. ordd. nn.15109/118321/17,17941/16).

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dal superiore principio di diritto, in quanto, secondo l’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015, emanato in attuazione dell’art. 3 comma 3 del D.M. n. 163 del 2013, il processo tributario telematica è entrato in vigore nella Regione Lazio a far data dal 15 aprile 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell’appello via pec e’ avvenuta precedentemente, e precisamente il 14.6.2016, quando tale modalità non era contemplata dall’ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell’appellato, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso.

In accoglimento del motivo di censura la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. perché il processo non avrebbe dovuto essere proseguito.

Possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della parte contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna Macrì Luca a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo di ? 4.100,00, oltre spee prenotate a debito.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 10.10.2018