AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 05 novembre 2018, n. 176103
Sentenza Consiglio di Stato n. 4208 del 10 maggio 2018 – Art. 4, comma 2, lett. g) del D.M. n. 38/2013 – Effetti sui trasferimenti fuori zona delle rivendite
Si fa riferimento alla richiesta di parere prot. n.69502 del 13 settembre 2018, inoltrata anche allo scrivente, dall’Ufficio dei monopoli per la Campania, sede di Napoli, con la quale si chiedeva se la sentenza del Consiglio di Stato n. 4208/2018 che ha statuito l’annullamento dell’articolo 4, comma 2, lett. g) del D.M. n. 38/2013, avesse effetti anche sul trasferimento fuori zona delle rivendite ordinarie. Nello specifico, si chiedeva se la presenza di una rivendita speciale in stazione metropolitana posta a una distanza inferiore ai 600 metri dal locale proposto per il trasferimento, dovesse essere esclusa o meno ai fini del calcolo della redditività minima.
Acquisito sul punto il parere della Direzione centrale normativa e affari legali, Ufficio consulenza legale, si rappresenta che con la sentenza n. 4208/2018, il Consiglio di Stato, ha ritenuto fondate le censure di parte ricorrente avverso il D.M. n. 38/2013, per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza in merito alla disciplina delle distanze e dei requisiti di redditività per fattispecie differenziate, quali le rivendite ordinarie e speciali.
In particolare, il Collegio ha esaminato la questione sotto il duplice profilo della equiparazione delle rivendite speciali “in altri luoghi” alle rivendite ordinarie e della differenziazione delle prime rispetto alle rivendite speciali nominate (art. 4, co. 2, lettere da a) ad f)).
Riguardo al primo punto, nella sentenza si osserva che l’art. 4, co.1, del Decreto, nel dettare i criteri per l’istituzione delle rivendite speciali, rinvia all’art. 22 L. n. 1293/57 e, quindi, “alle concrete e particolare esigenze del pubblico servizio” da soddisfare a giudizio dell’Amministrazione quando “mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria o al rilascio di un patentino”. Riferimento che viene confermato anche dal successivo comma 2, lett. g), dedicato alle rivendite “in altri luoghi”.
Fondamentale, nella pronuncia, è il richiamo alla legge delega (D.L. n. 98/2011) e, segnatamente, all’art. 24, co. 42, lett. e) dove, per l’istituzione di rivendite speciali, i parametri “certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale” sono volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto.
Il ragionamento, ampliando la sfera di valutazione dell’Amministrazione, postula, quindi, la previsione di un “principio elastico” per le rivendite speciali “in altri luoghi” in quanto i parametri di distanza (da individuarsi) dovranno essere diversi da quelli già previsti per le rivendite ordinarie e per i patentini. Alla luce della portata della pronuncia, il criterio guida non può che ravvisarsi in una valutazione dell’interesse pubblico tenuto conto delle peculiaritàn del caso concreto.
Anche rispetto al criterio della “produttività” – conclude il Collegio – i parametri non possono che riferirsi solo alla “potenzialità della domanda di tabacchi rispetto al luogo proposto per la rivendita speciale”, senza alcun rinvio alle distanze.
Al contrario, non sono state ritenute fondate le censure in merito al secondo profilo – disparità di trattamento tra le rivendite speciali “in altri luoghi” e le rivendite speciali nominate – nonostante il Regolamento ne determini un regime diversificato.
In conclusione, considerato l’effetto ultra partes del giudicato amministrativo in parola, si ritiene che le rivendite speciali di cui all’ art. 4, co. 2, lett. g) non debbano essere più sottoposte alla valutazione dei requisiti distanza/redditività.
Quindi, alla luce di quanto esposto, e dell’avvenuta equiparazione tra rivendite speciali nominate e rivendite speciali in altri luoghi, come determinata dall’annullamento del riferimento all’art. 2 del D.M., per il caso specifico, evidenziato dall’Ufficio di Napoli, si ritiene che con riferimento all’ipotesi di trasferimento fuori zona delle rivendite ordinarie, la presenza di rivendite speciali di cui alle lettere da a) a g), dell’articolo 4, comma 2, D.M. n. 38/2013, debba essere considerata allo stesso modo. Pertanto, alla luce del parziale annullamento suddetto, si ritiene che oggi la presenza di una rivendita speciale di cui alla lett. g), non influenzi il suddetto trasferimento, come del resto avviene già con riferimento alle rivendite speciali nominate.
Pertanto, si ritiene che la presenza di una rivendita speciale in stazione metropolitana non rileverebbe ai fini del trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria, ferme restando le opportune valutazioni in ordine alla portata dell’interesse pubblico da effettuarsi caso per caso.
Attesa l’immediata efficacia precettiva della statuizione in parola, gli Uffici ne assicureranno immediata applicazione.