CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29751
Imposte dirette – IRES – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali
Rilevato
che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva accolto l’appello della s.r.l. I. Edilizia contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso una cartella di pagamento IRES per l’anno 2010;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18 comma 2° lett. e) e 57 comma 1° D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR, nonostante la tempestiva eccezione d’inammissibilità dell’Ufficio circa il motivo avversario riguardante l’illegittima applicazione delle sanzioni, aveva accolto il quarto motivo di gravame, in violazione del divieto di ius novorum;
che, col secondo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 6 D.Lgs. n. 472/1997, 8 D.Lgs. n. 546/1992, 1 comma 1° OPCM n. 3837/2009, 39 commi 1° e 3° DL n. 78/2010 conv. in I. n. 122/2010, 112 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe escluso le sanzioni, nonostante nella specie non sussistesse una grave incertezza circa l’interpretazione di norme giuridiche, ovvero conclusioni interpretative fra loro contrastanti, ovvero una pluralità di interpretazioni possibili, sicché il giudice non potrebbe decidere d’ufficio circa l’applicabilità dell’esimente ove il contribuente non avesse dimostrato l’equivocità del contenuto delle disposizioni, da cui derivava tale confusione;
che, mediante l’ultimo, l’Ufficio assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla circostanza che la società avrebbe avuto diritto alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari solo fino al 30 giugno 2010, mentre il recupero avrebbe riguardato il secondo acconto, escluso dalla sospensione;
che l’intimata non si è costituita;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, il tenore del ricorso introduttivo – riguardando la contestazione globale delle imposte IRES ed IRAP – era tale da ricomprendere necessariamente anche le sanzioni ad esse relative;
che il secondo motivo è fondato;
che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione: l’onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito possa decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente (Sez. 5, n. 440 del 14/01/2015; Sez. 6-5, n. 14402 del 14/07/2016);
che, nella specie, la CTR ha escluso d’ufficio l’applicabilità delle sanzioni, senza neppure argomentare quali fossero gli elementi addotti dalla contribuente per giustificare l’obiettiva incertezza;
che il terzo motivo resta assorbito;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, relativamente alle sanzioni.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.