CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29954
Licenziamento disciplinare – Contestazione – Danno – Accordo bonario per la definizione della controversia
Rilevato
che, con ordinanza del 3.6.2014, il Tribunale di Sulmona, in parziale accoglimento della domanda proposta da L.D.M. nei confronti della C. Centro Italia diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 3.7.2013 per giusta causa (per avere incassato n. 11 buoni C. del valore di euro 3,00 ciascuno, tutti negoziati dalla cassa ove operava il dipendente), dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta;
che con la pronuncia n. 232/2016 il Giudice del lavoro di Sulmona rigettava l’opposizione proposta dal D. M. avverso la citata ordinanza;
che con la sentenza n. 177/2017 la Corte di appello di L’Aquila confermava la suddetta pronuncia;
che avverso la decisione di II grado L.D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; che ha resistito con controricorso la soc. coop C. Centro Italia; che il PG ha formulato richieste scritte per il rinvio della causa alla pubblica udienza.
Considerato
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost. 2119 e 2106 cc, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc, in ordine al principio di proporzionalità e all’elemento soggettivo, per avere i giudici del merito valutato il licenziamento in forza di un’acritica adesione alla cd. tesi del “fatto materiale”, incentrata sull’accertamento dell’esistenza del fatto materiale senza alcun margine discrezionale, con riguardo al nucleo essenziale dell’evento contestato escluso ogni rilievo circa ‘omesso accertamento di altre circostanze marginali, confermative o di controllo; 2) la violazione ed errata interpretazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 5 della legge n. 604/1966, degli artt. 2119 e 2106 cc, in relazione all’erronea interpretazione e qualificazione del fatto oggetto della sanzione disciplinare, per avere in sostanza la Corte territoriale erroneamente ritenuto dimostrato, alla stregua delle risultanze processuali, il fatto corrispondente alla contestazione, sotto tutti i profili rilevanti e, cioè, quello soggettivo, oggettivo e quello riguardante il profilo del danno patito;
che è stato, nelle more, depositato atto di rinunzia, da parte del ricorrente, al ricorso in cui si dava atto che le parti avevano trovato un accordo bonario per la definizione della controversia. Tale atto risulta accettato nell’interesse della società;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.