CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29979

Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Notificazione – Raddoppio dei termini dell’azione accertativa – Decadenza – Procedimento – Contenzioso tributario

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della P.C. G. srl (che si è costituita con controricorso, pure depositando memoria), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IVA per l’anno 2006 – è stato rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente, ritenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere accertativo, in assenza di denunzia anteriore all’accertamento, trovando applicazione il regime normativo di cui al comma 132 della I.n. 208/2015.

La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 c.3 dPR n. 600/73, 57 c.3 dPR n. 633/72, 2 c.3 d.lgs. n. 128/2015 e 11 preleggi. Lamenta in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il raddoppio dei  termini dell’azione accertativa dipendesse dalla previa denunzia di reato, per di più applicando retroattivamente l’art. 2 d.lgs. n. 128/2015, in vigore dal 2.9.2015.

La censura, ammissibile in rito, è inammissibile, essendosi formato il giudicato interno sull’infondatezza nel merito della pretesa fiscale ritenuta, con autonoma ratio, dal giudice di primo grado.

Ed invero, come puntualmente evidenziato dalla controricorrente, la CTP di Milano, non si era limitata ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il c.d. raddoppio dei termini di decadenza, ma aggiunse a tale statuizione, preceduta dall’avverbio “Infine”, l’autonoma valutazione per cui criticità evidenziate nell’avviso di accertamento sono state analiticamente e dettagliatamente smentite dalla parte ricorrente.

Orbene, a fronte di tale affermazione, chiaramente espressiva di una valutazione di infondatezza nel merito dell’accertamento spiccato nei confronti del contribuente, autonoma rispetto alla ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 , l’Agenzia delle entrate propose appello unicamente con riferimento al capo della decadenza dell’azione accertativa. Tale circostanza ha determinato, così, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in punto di infondatezza nel merito dell’accertamento. Statuizione che, per effetto della formazione del giudicato interno sull’infondatezza nel merito della pretesa- rilevabile anche d’ufficio – cfr. Cass. n. 6326 del 16/03/2010 – rende, per l’effetto, inammissibile la censura esposta dall’Agenzia, relativa alla questione del c.d. raddoppio.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in euro 5.000,00 per compensi, generali oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi.