CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 novembre 2018, n. 30283

Esposizione ultradecennale ad amianto – Accertamento – Domanda – Rivalutazione contributiva

Fatti di causa

1. Con un solo motivo di ricorso G.M. censura la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 5940/2012 con la quale è stata dichiarata improponibile, per la mancanza di previa domanda amministrativa all’I.N.P.S., la domanda di rivalutazione contributiva ai sensi dell’art. 13, co. 8 L. 257/1992 da lui proposta.

2. L’I.N.P.S. ha depositato procura ed ha poi partecipato alla discussione orale.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente sostiene, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c, la violazione dell’art. 13, co. 8, L. 257/1992, dell’art. 47 d. Igs. 269/2003, dell’art. 3 L. 350/2003, del d.m. 27.10.2004 e dell’art. 443 c.p.c., oltre al difetto di motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 n. 5 c.p.c.) e ciò in quanto per la proponibilità della domanda giudiziale sarebbe da considerare sufficiente la domanda di accertamento dell’esposizione ultradecennale ad amianto presentata all’I.N.A.I.L., anche perché la contraria opinione espressa dalla Corte territoriale costituirebbe overruling rispetto ai precedenti di merito ed alla prassi amministrativa, sicché, stante l’imprevedibilità, tale interpretazione non potrebbe che trovare applicazione per il futuro.

2. Il motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni.

2.1 In punto di diritto, va ribadito il consolidato principio per cui la legge prevede in via generale, a pena di improponibilità (Cass., SU., 5 agosto 1994, n. 7269), la previa domanda amministrativa ogni qual volta sia fatto valere verso l’ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l’antecedente valutazione amministrativa della pretesa.

Quanto sopra è conseguenza del disposto dell’art. 7 L. 533/1973, in combinazione con l’art. 443 c.p.c.

E’ infatti evidente che la condizione di procedibilità stabilita da quest’ultima norma (in relazione al previo esaurimento dei procedimenti o delle fasi di ricorso amministrativo) ha per presupposto il disposto dell’art. 7 cit. che, nel fissare i termini per la formazione del c.d silenzio-rifiuto, al fine di individuare un momento certo di ultimazione del procedimento di prima istanza e per le eventuali fasi di ricorso, delinea un complessivo sistema che si fonda sull’originaria sussistenza di una domanda amministrativa.

Al punto che la previa domanda amministrativa è stata addirittura costruita quale elemento costitutivo del corrispondente diritto (Cass. 4 giugno 2015, n. 11574; Cass. 15 gennaio 2007, n. 732).

Va quindi ulteriormente confermata la giurisprudenza che anche in materia di benefici contributi per pregressa esposizione ad amianto, «la domanda amministrativa (…) è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria (…), avendo  disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale» (Cass. 10 maggio 2017, n. 11438; Cass. 4 giugno 2015, n. 11574).

2.2 Né ha fondamento il richiamo al concetto del c.d. overruling, ovverosia al mutamento di interpretazione che determini una decadenza dapprima non sussistente.

Difatti la giurisprudenza di questa Corte è stata nel tempo sempre univoca nel ritenere che l’azione giudiziale relativa a pretese previdenziali dovesse essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, con i fini di cui si è detto (tra le molte, Cass. 21 luglio 2014, n. 11574; Cass. 732/2007 cit.; Cass. 28 gennaio 2003, n. 18265, fino alla citata Cass., S.U., 7269/1994). L’assunto secondo cui tale incombente sarebbe necessario solo nei casi in cui la legge lo preveda, di cui a Cass. 14 aprile 2005 n. 7710 e su cui fa leva il ricorrente, non sta poi a significare che siano necessarie espresse indicazioni di legge, per ciascuna tipologia di prestazione o di contenzioso, affinché si debba ritenere la necessaria pregiudizialità della domanda amministrativa.

Infatti, il fondamento normativo (art. 7 L. 533/1973) di cui si è detto è chiaro nel delineare, seppure in via indiretta, la previa domanda amministrativa come requisito necessario in generale, senza necessità di ulteriori e specifiche previsioni di legge, rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato; potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l’azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell’ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi, cui appartiene quanto deciso da Cass. 7710/2005 cit., in cui sull’an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes.

Si tratta, in questi casi, di vicende nelle quali il diritto alla prestazione (situazioni già riconosciute in sede amministrativa o giudiziale) è necessariamente noto all’ente o nelle quali l’oggetto del contendere è già stato apprezzato (accertamenti negativi rispetto a recuperi di indebiti) da parte dello stesso, sicché si manifesta come meno intensa la ratio deflattiva su cui si regge, nel presupposto di un effetto favorevole riconnesso al previo esame amministrativo in forza di apposita domanda, la disciplina generale di segno contrario di cui si è detto; oppure di situazioni rispetto alle quali, per l’officiosità del procedimento, emerge di per sé un contrasto con la necessità della previa domanda amministrativa.

3. Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.