AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 26 novembre 2018, n. 12

Disapplicazione Articolo 10 del D.M. 14 marzo 2012 – Incrementi di capitale proprio derivanti sia da conferimenti che da utili accantonati a riserva

Una delle ipotesi di disapplicazione delle disposizioni antielusive dell’articolo 10 del decreto ministeriale del 14 marzo 2012 (“decreto ACE”) ricorre quando l’accrescimento patrimoniale rilevante ai fini dell’ACE si è determinato per esclusivo effetto di utili accantonati nelle riserve disponibili. Secondo i chiarimenti resi nella circolare del 3 giugno 2015, n. 21/E, par. 3.3, in tali casi la disapplicazione può essere riconosciuta a condizione che il contribuente non abbia registrato somme in ingresso che abbiano già formato base ACE per altri soggetti del gruppo, a titolo di conferimenti in denaro provenienti da qualunque soggetto (anche estraneo al gruppo di appartenenza) oppure a seguito di una qualunque delle altre operazioni di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto ACE (finanziamenti, corrispettivi per cessione di partecipazioni e/o aziende infragruppo).

Su tali premesse, se il contribuente presenta una base ACE mista, composta cioè sia da conferimenti che da utili accantonati, laddove compia una o più operazioni di cui all’articolo 10 del decreto ACE, dovrà apportare riduzioni fino a concorrenza dell’importo della base ACE formata dai conferimenti. Infatti, è entro tali limiti che può prodursi l’effetto duplicativo del beneficio fiscale.

Una volta neutralizzata la base ACE frutto degli apporti di capitale, residua quella alimentata da utili non distribuiti che, come evidenziato, rende ulteriori ed eventuali operazioni in uscita non duplicative nel presupposto, però, che non sussistano ulteriori flussi di denaro in ingresso (a fronte delle operazioni di cui all’articolo 10 del decreto ACE) che abbiano già formato base ACE per altri soggetti del gruppo.