MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 16 novembre 2018

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.