MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 23 novembre 2018, n. 89
Soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni – Ventesimo elenco
Articolo 1
(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa, in favore dei seguenti soggetti: I.S.I.S. s.c.r.l; Studio Sanitas s.r.l.; Triveneto s.r.l.
Articolo 2
(Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, la Società EV – Euroverifiche s.r.l. è iscritta, per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, nell’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011.
Articolo 3
(Subentro nell’elenco dei soggetti abilitati)
Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 la Società NTI Italia s.r.l. – Organismo di ispezione subentra, a seguito dell’acquisizione dello specifico ramo aziendale, nell’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011 a Normatempo Italia s.r.l.
La Società NTI Italia s.r.l. – Organismo di ispezione subentra, altresì, nelle abilitazioni di Normatempo Italia s.r.l. risultanti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72 richiamato in premessa, con eccezione di quelle relative alla regione Basilicata, per le quali è stata effettuata espressa rinuncia.
Resta invariato il periodo di validità dell’iscrizione nell’elenco.
Articolo 4
(Variazione delle abilitazioni)
Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72 sono modificate, dalla data dal presente decreto, secondo le rispettive istanze di variazione: EVP s.r.l. – Ente Verifiche Periodiche, MISURLAB s.r.l. e TVE Trentina Verifiche Elettriche s.r.l..
Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell’iscrizione nell’elenco.
Articolo 5
(Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Rilevato che è tuttora in corso l’attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 delle istanze di rinnovo dell’iscrizione quinquennale, al fine di garantirne la continuità operativa l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è ulteriormente prorogata al 31 gennaio 2019 per i seguenti soggetti: Gruppo Torinoprogetti Società d’ingegneria s.r.l., Inspecta s.r.l. e Prosystem Engineering s.r.l..
Qualora, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la ricorrenza delle condizioni previste per il rinnovo dell’iscrizione, gli effetti di validità dell’iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 decorrerà dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.
Qualora, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la mancanza delle condizioni previste per il rinnovo dell’iscrizione, gli effetti del mancato rinnovo decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.
Articolo 6
(Elenco dei soggetti abilitati)
Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, è adottato l’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato IlI al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72, già richiamato in premessa.
Articolo 7
(Obblighi dei soggetti abilitati)
Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’Allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
ALLEGATO
ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI
(omissis)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 26 ottobre 2021, n. 65 - Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- MINISTERO LAVORO - Decreto 07 luglio 2022, n. 53 - Trentunesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 39 del 22 aprile 2024 - 50° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 142 del 22 novembre 2023 - 44° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Decreto ministeriale n. 123 del 24 ottobre 2023 - 43° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…