CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2018, n. 30737

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Condono – Agevolazioni tributarie

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro R.G., che non si è costituito, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002.

La causa può essere decisa con motivazione semplificata.

La ricorrente prospetta, con il primo motivo, il vizio di omessa pronunzia, poiché la CTR avrebbe omesso di esaminata la questione relativa alla legittimazione attiva del sostituito a pretendere il rimborso di quanto versato.

Il motivo è infondato, avendo la CTR espressamente riconosciuto tale legittimazione attiva.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si prospetta, rispettivamente, la violazione degli artt. 9 c. 17 l. n. 289/2002 e 1 c. 665 l. n. 190/2014, meritano un esame congiunto e sono, entrambi infondati.

La censura, ammissibile in rito-cfr.Cass. S.U. n. 22726 del 03/11/2011 – è infondata.

Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il sostituto d’imposta non sarebbe legittimato e richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua dell’art. 9 c. 17 l. cit. e dell’art. 1 c. 665 l. n. 190/2014 ha di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016, Cass. n. 15027/2017, Cass. n. 17472/2017).

Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.

La censura e pertanto priva di fondamento, avendo la CTR legittimamente riconosciuto alla parte contribuente- (sostituito lavoratore dipendente) il diritto a pretendere il rimborso delle somme corrisposte dal sostituto.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.