CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30795

Tributi – Accertamento – Studi di settore – Scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi standardizzati – Giustificazione – Perdita di capitale sociale e cambio di gestione

Rilevato che

1. Il R.F. Srl e i soci C.D.B. e M.D.B. ricorrono, sulla base di un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia (in seguito: CTR), in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento che recuperavo a tassazione, per l’anno d’imposta 2004, ai fini IRES, IVA, IRAP, nei confronti della società, e ai fini delle imposte dirette, nei confronti dei soci, maggiori redditi d’impresa (quanto alla società) e di partecipazione (quanto ai soci), a seguito dello scostamento tra il reddito dichiarato (da cui derivava un’imposta netta “pari a zero”) e i ricavi stimati in base allo studio di settore – in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado che, dal canto suo, aveva annullato gli atti impositivi, e rideterminava il credito tributario abbattendo del 50% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio;

2. la CTR, innanzitutto, ha esposto che la società contribuente non aveva addotto motivi che giustificassero lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi derivanti dall’applicazione dei parametri standardizzati; ha rimarcato, inoltre, che l’accertamento analitico-induttivo era corroborato anche dall’antieconomicità dell’attività imprenditoriale negli esercizi precedenti, nei quali il ristorante aveva dichiarato perdite anziché utili; tuttavia, tenendo conto delle giustificazioni fornite dalla società (perdita di capitale sociale; cambio di gestione), ha ridotto del 50% i ricavi accertati dall’Ufficio, portandoli a euro 165.704,00, con conseguente rideterminazione degli utili distribuiti ai soci;

3. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo;

Considerato che

1. con l’unico motivo di ricorso i contribuenti (richiamando anche la violazione degli artt. 111 Cost., 7 del d.lgs. n. 546/1992) denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata che avrebbe rideterminato i maggiori ricavi non dichiarati sulla scorta di un criterio equitativo, senza illustrare le ragioni del proprio convincimento; in relazione alla posizione dei soci, inoltre, si fa valere che l’autonomia della società di capitali non consentiva l’estensione ad essi degli effetti dell’accertamento riguardante la società, ferma la costatazione che: «nei confronti dei medesimi soci non risulta effettuata la tracciabilità bancaria» (cfr. pag. 8 del ricorso per cassazione);

1.1. Il motivo è fondato;

1.1.1. incontestata, nella specie, la legittimità del ricorso, da parte dell’Organo di controllo, alla procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, si osserva, tuttavia, che la CTR, decurtando del 50% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio, in virtù delle: «motivazioni addotte dalla società, quali la perdita parziale del capitale sociale, nonché il cambio di gestione della stessa» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), elabora una trama argomentativa obiettivamente esile, carente e lacunoso;

la “perdita parziale del capitale sociale”, infatti, non è che l’ovvio effetto (in questo caso solo figurativo, apparente, ma non veritiero), dei deficitari risultati di esercizio artatamente esposti in contabilità dalla società, mentre il “cambio di gestione”, in sé considerato, non rappresenta un sicuro sintomo del calo di fatturato di un’azienda;

una volta ricostruiti i ricavi e (conseguentemente) il reddito di una società, secondo la procedura standardizzata, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, allegando dati concreti ed elementi precisi, oppure mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché ancorate ad elementi gravi, precisi e concordanti, che il risultato raggiunto è incongruente rispetto alla concreta realtà economica che contraddistingue la sua azienda;

la sentenza d’appello, discostandosi da questi principi (nello stesso senso: Cass. 15/02/2017, n. 3984), ha ridotto del 50% il reddito della contribuente, in forza di valutazioni generiche ed evanescenti, che tradiscono l’intrinseca fragilità e il vizio logico-giuridico dell’intero impianto motivazionale;

1.1.2. nulla occorre statuire a proposito della (suaccennata) articolata considerazione, svolta dai contribuenti, secondo cui gli effetti dell’accertamento dei maggiori redditi della società di capitali non potevano estendersi ai soci (non interessati da indagini bancarie), a causa dell’operatività dello schermo societario, poiché la stessa asserzione, non trasfusa in un autonomo motivo di ricorso, mirava unicamente a rafforzare il dedotto vizio di motivazione;

2. con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Ufficio si duole del deficit dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata che avrebbe immotivatamente abbattuto del 50% il reddito della società, accertato sulla base del pertinente studio di settore;

2.1. il motivo è fondato per le stesse ragioni che giustificano l’accoglimento del mezzo proposto dai contribuenti (cfr. § 1.);

3. alla stregua di queste considerazioni, accolti entrambi i ricorsi, la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.