CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2018, n. 31163

Contratto di agenzia – Provvigioni – Illegittimità del recesso per difetto di giusta causa – Accertamento

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 578/2014, pubblicata il 27 febbraio 2014, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da P.A. nei confronti della sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva rigettato le domande dirette alla condanna della S.F. S.r.l. al pagamento di differenze sulle provvigioni percepite dall’agente nel periodo dal 18/2/2000 al 3/6/2009 nonché dirette alla dichiarazione di illegittimità del recesso della società per difetto di giusta causa, con le pronunce relative alle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto e altra di natura risarcitoria.

2. La Corte rilevava a sostegno della propria decisione come l’atto di appello, depositato il 29/1/2013, non si fosse conformato allo schema legale di cui all’art. 434 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella I. 7 agosto 2012, n. 134.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’A. con unico motivo, cui ha resistito la società con controricorso.

4. Risulta depositata memoria di nomina di nuovo difensore per la società S.F. S.r.l., in persona dell’avv. M.T..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello per difetto di conformità dell’atto ai requisiti stabiliti con le modifiche introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella I. 7 agosto 2012, n. 134, senza valutare che l’appellante si era puntualmente confrontata con le motivazioni della sentenza di primo grado e ciò con riferimento sia alla questione del diritto a differenze sulle provvigioni, sia alla sussistenza della giusta causa di recesso affermata dalla società, sia infine all’applicabilità al rapporto del patto di non concorrenza e alla sua validità.

2. Il motivo è fondato.

3. La Corte ha invero ritenuto che l’atto di appello fosse “costruito in maniera difforme rispetto alla previsione contenuta nell’art. 434 cod. proc. civ.” in quanto l’appellante, pur avendo contestato la decisione, aveva “omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza” (cfr. sentenza impugnata, p. 4).

4. In particolare, la Corte ha rilevato come, a seguito delle modifiche introdotte nel 2012, il ricorso in appello “deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”: premessa sulla quale la Corte territoriale ha precisato che “non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata” (cfr. p. 3).

5. Ciò posto, si rileva che la linea interpretativa dell’art. 434 cod. proc. civ., che la Corte di appello di Roma mostra di avere seguito con tali motivazioni, non è conforme a Sez. U n. 27199/2017, la quale ha affermato che “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conforme Cass. n. 13535/2018).

6. L’impugnata sentenza n. 578/2014 della Corte di appello di Roma deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento del motivo proposto, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame del ricorso in appello, attenendosi al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.