L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tra le FAQ sulla fatturazione elettronica ha chiarito alcuni aspetti sull’obbligo della e-fattura per il regime dei forfettari e regime di vantaggio.

Infatti, sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Pertanto i soggetti esonerati possono  continuare ad emettere fattura “cartacea” con la  conservazione con le vecchie modalità.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, qualora decidessero volontariamente di applicare il nuovo sistema di fatturazione elettronica allora dovranno conformarsi agli obblighi di conservazione digitale ed al versamento dell’imposta di bollo, qualora dovuta, da effettuarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere applicato, in ogni caso, il sistema elettronico PA con il tracciato specifico, utilizzo della firma digitale e conservazione sostituiva.

I soggetti esonerato possono ricevere le fatture cartacee a partire dal 1° gennaio 2019 continuando ad avere valore fiscale e da conservare come di consueto.

La conservazione della fattura in formato digitale ricevuta, da parte dei soggetti esonerati, costituisce una problematica non completamente chiarita dall’Agenzia delle Entrate. Infatti nel corso di alcuni convegni organizzati dalla stampa specializzata aveva fornito versioni contrastanti.

Con alcune FAQ pubblicate a novembre l’Agenzia ha fornito una nuova versione. Viene affermato, dall’Amministrazione finanziaria, che qualora il soggetto forfettario riceva, a mezzo PEC o canale telematico,  la fattura in formato digitale, è obbligato alla conservazione digitale del documento, mentre nel caso in cui la stessa non venga recapitata, poichè mancante del dell’indicazione della PEC o codice destinatario,  e nessuna delle due informazioni è stata pre-registrata dal forfettario sul canale Fatture e Corrispettivi -, allora si potrà conservare la copia analogica della fattura elettronica.
Si consiglia, a titolo prudenziale, considerato che molti soggetti stanno prelevando l’indirizzo di posta elettronico certificato dall’INIPEC, predisporre un servizio di conservazione sostitutiva come quello gratuito fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Si consigli di inviare una comunicazione ai fornitori di non voler ricevere la fattura digitale

Spett.le ditta…..,

 

 

Oggetto: fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019

 

Con la presente il / la sottoscritto/a …………………………………………………., domiciliato in ………………………………………, codice fiscale ………………………….., partita IVA…………………………………………..

 

Comunica

 

Di adottare il regime contabile (Forfettario / regime di vantaggio/……………………………….)

 

Chiede

 

Con riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica, a far data dal 1 gennaio 2019, si fa presente che la propria anagrafica dovrà essere da Voi compilata come segue:

Codice Destinatario: 0000000      PEC: NON INDICARE

 

Motivazioni

 

Quanto sopra poiché l’azienda scrivente non intende porre in essere le procedure di conservazione sostitutiva, come da facoltà concessa in base alle FAQ Agenzia delle Entrate pubblicate nel mese di novembre 2018.

 

Vi raccomandiamo pertanto di non inoltrare fatture elettroniche tramite i canali informatici (es. indirizzo Pec), bensì di trasmetterci copia di cortesia in formato pdf, tramite e-mail ordinaria all’indirizzo ………………………………………………………………………………….