CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31366
Tributi – Accertamento – Maggior reddito da lavoro autonomo – Verifiche bancarie – PVC – Contenzioso tributario
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento emessi a seguito di pvc, con i quali era stato accertato in base a verifiche bancarie un maggior reddito da lavoro autonomo ai fini Ires, Irap, Iva anno 2008 nei confronti di L.F., ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo nullo l’avviso di accertamento emesso prima dei 60gg. dalla verifica fiscale, come dalla data di protocollazione dell’accertamento, in violazione dell’art. 12 comma 7 I. 212/000.
L.F. è rimasto intimato.
Considerato che
1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, dell’art. 12 comma 7 I. 212/000, per avere la C.T.R. erroneamente considerato – al fine del decorso dei sessanta giorni per la notifica dell’atto impositivo – la data della protocollazione invece che la data di notifica dell’avviso impugnato.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, n.18184 del 29 luglio 2013, hanno sancito l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché il termine di cui all’art. 12 comma 7 I. 212/2000 è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.
2.2. Questa Corte ha anche precisato (Cass. Sez. 6-5 n. 11088/2015, Sez. 6-5, n. 5361 del 17/03/2016), che, in tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato (Cass. n. 17202 del 12/07/2017, conf. n. 20267 del 31/07/2018).
2.3. Va pertanto data continuità all’orientamento ormai consolidato secondo cui l’Ufficio deve attendere il decorso del termine previsto dalla legge per la formulazione delle osservazioni e richieste del contribuente, prima di chiudere il procedimento di formazione dell’atto, ossia prima che lo stesso venga redatto in forma definitiva e, quindi, datato e sottoscritto dal funzionario che ha il potere di adottarlo; vale a dire, come appunto la legge recita, prima che venga emanato.
2.4. Nella fattispecie emerge dalla sentenza impugnata che l’avviso di accertamento è stato notificato il 19 dicembre 2013, a mani del contribuente, a fronte del pvc redatto e notificato il 15 ottobre 2013, ma la data della protocollazione dell’accertamento è anteriore (del 29/11/2013), per cui correttamente la CTR ha affermato che “ai fini del diritto al contraddittorio vale la data di emissione dell’atto e non della sua notifica al contribuente”.
3. Il ricorso va pertanto rigettato; nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.