CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31747
Tributi – TARSU – Immobile non utilizzato – Assoggettamento alla tassa
Rilevato che
1. la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 1° ottobre 2014, n. 8156/02/14, rigettava l’appello proposto dalla srl I.P.R. contro la pronuncia di primo grado e ribadiva la parziale legittimità (per il periodo successivo al 30 giugno del 2006) della cartella impugnata dalla società, con la quale il Comune di Napoli le aveva chiesto il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi degli anni 2004, 2006 e 2008 relativa ad un immobile di sua proprietà, sito in Napoli, alla via (…);
2. a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio l’appellante aveva dedotto di non poter essere considerata soggetto passivo dell’imposta in quanto l’immobile era stato detenuto in locazione, fino al marzo del 2006, da A. s.r.l. ed era successivamente rimasto inutilizzato;
3. la CTR motivava la propria decisione affermando: che, sulla base di visura della Camera di Commercio di Napoli prodotta dal Comune, dal 1° luglio 2006 P.R. aveva trasferito nell’immobile la propria sede; che la comunicazione inviata dalla società al Comune di Napoli, in data 7 gennaio del 2010, di cessazione dell’uso dei locali, confermava che fino a quella data essa aveva utilizzato l’immobile in questione, atteso che risultava “privo di elementi di riscontro” l’assunto della stessa secondo cui la comunicazione era in realtà intesa a denunciare l’interruzione dell’attività conseguente al rilascio del bene da parte di A.; che, inoltre, l’assenza di denuncia di inizio di attività ex art. 70 del d.lgs. 507/93 non esonerava l’appellante dal pagamento del tributo, in quanto si era in presenza di utilizzo di fatto dell’immobile da parte della proprietaria;
4. I.P.R. chiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
5. con il primo la ricorrente, denunciando “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, sostiene di aver riproposto in appello l’eccezione di nullità della cartella impugnata per omessa notifica del presupposto avviso di liquidazione, e lamenta che la CTR, così come il primo giudice, non vi abbia dato risposta;
6. con il secondo lamenta violazione degli articoli 63 e 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per avere la commissione trascurato il fatto che essa non aveva mai occupato o detenuto l’immobile in questione;
5. il Comune di Napoli resiste con controricorso;
Considerato che
1. il primo motivo di ricorso con cui, al di là della formula usata nella relativa rubrica, la srl I.P.R. prospetta un vizio di omessa pronuncia, è inammissibile per difetto di specificità (art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.) in quanto la ricorrente non ha allegato al ricorso l’atto di appello, né ha riprodotto nel motivo quella parte dell’atto in cui l’eccezione di nullità della cartella per difetto di notifica dell’avviso presupposto, sulla quale già il primo giudice avrebbe omesso di pronunciare, sarebbe stata riproposta;
2. il secondo motivo di ricorso è infondato per l’assorbente rilievo che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che “occupano” o “detengono” il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 1140, secondo comma, cod. civ., né tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell’immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand’anche di fatto non lo occupi” (Cass. n. 21212 del 05/11/2004);
3. il ricorso deve pertanto essere rigettato;
4. le spese del giudizio seguono la soccombenza;
5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna I.P.R. s.r.l. a rifondere al Comune di Napoli le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 1800,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.