CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31733

Tributi – Accertamento – Definizione agevolata – Riscossione – Procedimento

Ritenuto che

La società B. s.r.l., in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4747-40-14 della CTR del Lazio, depositata il 17.7.2014, che ha respinto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della CTP di Frosinone n. 211/03/2010 sul ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. RC0030100792, relativo ad IVA, IRAP ed IRES, per l’anno di imposta 2004, emesso dall’Agenzia delle entrate di Cassino.

Considerato che

1. In data 10 luglio 2018 la società B. s.r.l. in liquidazione ha depositato memoria con la quale rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del processo;

2. La rinuncia è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunicata alla controparte (nella specie, attraverso comunicazione a mezzo posta certificata, con ricevuta di avvenuta consegna in data 2.7.2018), pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 2015; Cass. S.U. n. 7378 del 2013; Cass. n. 9857 del 2011);

3. Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., secondo il quale “il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, va opportunamente coordinato con la previsione dell’art. 6 del menzionato d.l. n. 193 del 2016 che, al comma 2, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli “assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”;

4. In ipotesi non trova, infatti, applicazione il quarto comma dell’art. 391 c.p.c., secondo cui la condanna è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale, non avendo l’Agenzia delle entrate o l’Avvocatura dello Stato espressamente accettato la rinuncia al ricorso del ricorrente;

5. Si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 si pone come un’eccezione alla regola prevista dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., ed implica la necessaria compensazione delle spese tra le parti;

6.In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.