CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2018, n. 32047
Imposte dirette – IRPEF – Fondo pensione integrativo – Determinazione del reddito di lavoro dipendente – Art. 51 comma 2 lett. a) TUIR
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza in indicata epigrafe, di rigetto dell’appello erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso dell’IRPEF che la contribuente, dipendente della Banca Commerciale Italiana, aveva richiesto, sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile lordo del quattro per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dall’art. 17, comma 2, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), nella formulazione vigente ratione temporis.
M.S. è rimasta intimata.
Considerato che
1. Il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2 lett. a), (ora 19 e 51) TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente era una ritenuta eccedente rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente, è fondato e va accolto.
2. Va premesso che la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 51 comma 2 lett. a) TUIR, vigente ratione temporis, prevede che “Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”. Invero, in tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari non è imposta dalla legge, ma ha natura facoltativa, in base ad accordi contrattuali col datore di lavoro.
Pertanto i contributi versati dal dipendente, attesane la richiamata natura facoltativa, e posta la riferibilità dell’esenzione fiscale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 ai soli contributi previdenziali obbligatori, concorrono a formare il reddito tassabile (Cass. n. 124 del 04/01/2018), essendone esclusi solo quelli versati «in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124 e 2201 del 2018). La citata giurisprudenza, ancorché riferita all’abrogato art. 48 TUIR, è applicabile alla fattispecie, regolata dall’art. 51 TUIR, che costituisce una rinumerazione della precedente disposizione.
La sentenza va conseguentemente cassata, non avendo la CTR applicato i suindicati principi; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex 384, 2 comma c.p.c.), col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
3. Le spese del giudizio di merito vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in periodo successivo alla proposizione del ricorso introduttivo; le spese del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di Amento e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
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