CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31745
Tributi – Tasse di smaltimento dei rifiuti – Accertamento – Procedimento – Contenzioso tributario
Rilevato che
1. con sentenza del 13 giugno 2012 questa Corte cassava con rinvio la sentenza resa dalla commissione tributaria regionale della Campania nel giudizio promosso dalla srl L.A.H. di Positano contro il Comune di Positano per l’annullamento di avvisi di accertamento per tasse di smaltimento dei rifiuti;
2. la società riassumeva il giudizio ma depositava il ricorso, entro trenta giorni dalla sua notifica, anziché nella la segreteria della CTR della Campania, giudice del rinvio, nella segreteria della CTP di Salerno, giudice di primo grado; successivamente, su disposizione del Presidente della commissione provinciale, il ricorso veniva trasmesso alla segreteria della commissione regionale e veniva qui iscritto a ruolo;
3. la CTR della Campania, con sentenza 18 Luglio 2013, n. 235/9/13, in accoglimento dell’eccezione del Comune di Positano, dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 546/92, precisando che il difetto di tempestiva costituzione della srl L.A.H. di Positano non poteva considerarsi sanato dalla costituzione in giudizio del Comune, peraltro avvenuta al preciso scopo di eccepire l’inammissibilità della riassunzione, in quanto il comma 2 dell’art. 22 espressamente escludeva che tale costituzione potesse avere effetto sanante; rilevava, inoltre, che non ricorrevano i presupposti per rimettere la ricorrente in termini, sia perché il mancato rispetto del termine di cui all’art. 22 era ad essa imputabile sia perché, per di più, l’istanza di rimessione in termini era stata presentata soltanto all’udienza di discussione della causa;
4. L.A.H. di Positano s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;
5. il Comune di Positano resiste con controricorso;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, la società lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 22, 53 e 63 del d.lgs. 546/92 per avere la commissione trascurato che il deposito del ricorso si era perfezionato mediante un unico procedimento, iniziato prima della scadenza del termine di cui all’art. 22 e articolatosi nel deposito presso la segreteria della commissione provinciale, nella trasmissione dell’atto da parte del presidente della stessa commissione alla segreteria della commissione regionale e nella iscrizione a ruolo della causa da parte di questa segreteria;
2. il motivo è infondato, in quanto veicola una tesi in contrasto con la lettera dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. 546/92 (“Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità,deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l’originale del ricorso notificato…”), norma che descrive in modo inequivocabile tale adempimento come un atto singolare, la cui omissione non è sanabile per raggiungimento dello scopo;
3. con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 22, 53 e 63 del d.lgs. 546/92 e dell’art. 156 c.p.c. per avere i giudici della sentenza impugnata errato nell’affermare che la costituzione del Comune non ha avuto, ex art. 22, comma 2 (“L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce …”) effetto sanante del vizio di tardiva costituzione di essa ricorrente nella segreteria della commissione regionale, in quanto il vizio a cui doveva aversi riguardo, e che era stato sanato dalla costituzione del Comune, era quello integrato dal deposito del ricorso nella segreteria della commissione provinciale;
4. il motivo è infondato, in quanto veicola un sofisma facilmente svelabile sol che si consideri che il deposito del ricorso presso la segreteria di una commissione diversa da quella adita equivale all’omesso deposito del ricorso presso la segreteria della commissione adita e che è a tale omissione che deve unicamente aversi riguardo ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1 e comma 2, cit.;
5. con il terzo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 22, 28 e 58 del d.lgs. 546/92, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere i giudici della sentenza impugnata, con il dichiarare inammissibile il ricorso per riassunzione, violato il giudicato formatosi sul provvedimento con cui il Presidente della commissione provinciale aveva disposto il trasferimento del ricorso dalla propria segreteria alla segreteria della commissione regionale;
6. il motivo è infondato per la ragione assorbente che solo provvedimenti resi nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ossia in un processo, possono assumere forza di giudicato, mentre il provvedimento presidenziale in parola, a prescindere da ogni questione sulla sua legittimità, è espressivo di una mera funzione amministrativa;
7. con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. o dell’art. 184 bis, c.p.c. per avere i giudici erroneamente negato ad essa ricorrente la rimessione in termini richiesta per poter nuovamente provvedere alla costituzione, malgrado che la decadenza fosse imputabile al personale della segreteria della commissione provinciale, il quale avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 74 delle disp. att. del c.p.c. controllare il deposito e segnalare trattarsi di deposito da effettuare nella segreteria di altra commissione;
8. il motivo, che deve essere riferito all’art. 153 c.p.c., introdotto con I. 18 giugno 2009, n. 69 e non all’art. 184 bis c.p.c., abrogato con la stessa legge, è infondato, in quanto la norma consente la rimessione in termini alla “parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” e nel caso di specie, come esattamente detto dai giudici di appello, la ricorrente è incorsa in decadenza per causa a sé imputabile (ovvero per suo errore consistito nel depositare il ricorso per riassunzione nella segreteria di una commissione diversa da quella nella quale avrebbe dovuto essere depositato), senza che la condotta addebitata al personale della commissione provinciale possa porsi come causa successiva giustificativa ed assorbente, atteso che il controllo sulla “regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti inseriti” nel fascicolo della parte (art. 74 disp. att., c.p.c.), è funzionale alla regolarità del processo e non a prevenire od a rimediare ad errori di individuazione della sede processuale da parte dell’interessato;
9. il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato;
10. le spese del giudizio seguono la soccombenza;
11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna L.A.H. di Positano s.r.l. a rifondere al Comune di Positano le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della parte ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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