CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32498
Consorzio – Delibera commissariale – Risoluzione del rapporto di lavoro
Fatti di causa
1. S.G. aveva convenuto in giudizio l’IRSAP, ai sensi dell’art. 1 c. 48 della L. n. 92 del 2012, per chiedere l’accertamento della illegittimità della delibera commissariale del 7.6.2012 con la quale erano state annullate in autotutela le delibere relative alla stipula ed alla proroga del contratto di assunzione a tempo determinato ed era stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro originariamente stipulato il 7.6.2006 e successivamente prorogato l’8.7.2011.
2. Il G. aveva anche domandato la reintegrazione nel posto di lavoro per tutta la durata del rapporto quinquennale del contratto di lavoro e la condanna del Consorzio al pagamento delle retribuzioni “medio tempore” maturate.
3. Il Tribunale di Gela dichiarò l’illegittimità del recesso perché elusivo dell’ordinanza cautelare che aveva dichiarato l’illegittimità del precedente provvedimento di destituzione dal servizio disposto il 12.10.2011.
4. La Corte di Appello di Caltanissetta, adita ai sensi dell’art. 1 c. 58 L n. 92 del 2012, in via principale dal Consorzio ASI di Gela in liquidazione – Gestione separata Irsap – e dall’Irsap e in via incidentale dal G., ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente alla affermata illegittimità dell’atto di recesso intimato al G. in data 7.6.2012.
5. La Corte territoriale, rigettando l’appello incidentale proposto dal G., ha respinto le domande risarcitorie sul rilievo che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio doveva ritenersi ormai risolto sulla scorta del precedente provvedimento di destituzione dal servizio che essa Corte, con la sentenza del 13.7.2016, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo.
6. Avverso questa sentenza S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito con controricorso il Consorzio ASI di Gela in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi
7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere omesso di esaminare il “punto decisivo” costituito dalla eccepita inammissibilità degli atti di reclamo per mancanza di formulazione di puntuali censure.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 della L. R. n. 21 del 2003, dell’art. 2 della L. R. n. 2 del 2001 e dell’art. 85 c. 1 lett. B) del DPR n. 3 del 1957. Deduce la natura privata del rapporto dedotto in giudizio e assume la illegittimità del provvedimento di destituzione dal servizio.
Esame dei motivi
9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
10. Il ricorrente trascrive solo uno stralcio dell’atto di reclamo, non riproduce nelle parti significative e rilevanti la sentenza di primo grado e i verbali delle udienze del giudizio di merito, atti tutti che non deposita unitamente al ricorso per cassazione e non fornisce indicazioni utili per il loro facile rinvenimento.
11. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che onerano la parte ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale, di allegarli al ricorso e di indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 14200/2018, 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 23420/2011).
12. Il secondo motivo è inammissibile.
13. Come innanzi evidenziato (cfr. punti nn. 4 e 5), con la sentenza impugnata con iI ricorso in esame la Corte territoriale ha definito il giudizio che aveva ad oggetto non I provvedimento di destituzione dal servizio ma il successivo atto di recesso adottato 17.6.2012 dagli organi del Consorzio.
14. Con riferimento a tale recesso la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la illegittimità e ha richiamato il precedente atto di destituzione dal servizio, oggetto di altro e diverso giudizio, al solo fine di spiegare le ragioni per le quali le domande reintegratone, economiche e reali, proposte dal G. dovevano ritenersi infondate.
15. Ebbene, con questo impianto motivazionale il ricorrente non si è confrontato affatto ma ha sviluppato censure e prospettazioni difensive volte a sostenere la illegittimità del provvedimento di destituzione dal servizio, estraneo, come già evidenziato, al giudizio definito con la sentenza oggetto del ricorso in esame.
16. Sulla scorta delle argomentazioni svolte va dichiarata la inammissibilità del ricorso.
17. Le spese seguono la soccombenza.
18. Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00, per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.