CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. 32791
Accertamento – Riscossione – Contratto di cessione di ramo d’azienda – Attività di fornitura e servizi di comunicazione commerciale e pubblicitaria
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a I. Milano s.r.l. in liquidazione, in qualità di cedente, e a F. s.p.a. in qualità di cessionaria,un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione a un contratto di cessione di ramo d’azienda per l’attività di fornitura e servizi di comunicazione commerciale e pubblicitaria con cui il valore della cessione era stato elevato a €13.938.017,00 con consequenziale imposta di registro per una somma complessiva di €.773.790,85.
Impugnato l’avviso, la CTP di Milano rideterminava il valore della cessione in €.10.253.919,99
La pronuncia veniva appellata dalla contribuente.
La CTR della Lombardia con sentenza n.154/20/2011 depositata il 18.11.2010 respingeva l’appello sul presupposto che l’ufficio si fosse legittimamente avvalso della proroga biennale dei termini di accertamento di cui all’art. 11 della legge n. 289/2002; che la ripresa a tassazione al valore di costo della partecipazione in P. s.p.a. fosse corretta, che le sanzioni fossero dovute.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 76, comma 1 bis DPR 26 aprile 1986 n.131, 1 e 3 comma 3 legge 212/2000 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui la CTR ha rigettato la doglianza circa la decadenza dell’Agenzia dal potere di accertamento avendo ritenuto applicabile la proroga biennale prevista dall’art. 11 legge 289/2012. Evidenzia la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità della norma in contrasto con i principi fissati dallo statuto del contribuente e con il principio costituzionale di capacità contributiva.
La censura non è fondata.
1.1. Questa Corte ha già affermato, anche con riferimento a questioni analoghe i che le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori).
Le norme fissate dal cd Statuto del contribuente non hanno, tuttavia, rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (v. Cass. 13571/2017; Cass. 16/01/2015, n. 696; Cass. 22/01/2014, n. 1248, quest’ultima con riferimento alla proroga di due anni, stabilita dall’art. 11, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, del termine, di cui all’art. 76, comma 1 -bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull’incremento di valore degli immobili).
Questa Corte ha affermato che la proroga dì due anni, ex art. 11 comma 1 I. 27 dicembre 2002 n. 289, del termine, di cui all’art. 76 comma 1 bis d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull’incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della I. 27 luglio 2000 n. 212 atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell’interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicché ne è ammessa la modifica o la deroga, purché espressa (come nella specie), e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente,disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto (Cass.Civ., 22 gennaio 2014, n. 1248).
Il collegio ritiene di condividere l’orientamento maggioritario, di recente ribadito da Cass. 3541/2018, che, pronunciandosi nuovamente sulla questione, ha richiamato l’ordinanza n. 356 del 2008 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che la proroga disposta dalla norma censurata ha la finalità non di “punire” chi abbia scelto di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa fiscale, ed è, dunque, diretta a tutelare il preminente interesse dell’amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione (giuridica o di fatto), dell’agevolazione.
L’eccezione di incostituzionalità della norma è dunque manifestamente infondata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce motivazione insufficiente in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.
Lamenta in particolare l’erroneità della sentenza nella parte in cui respingeva le doglianze relative alla valutazione di mercato attribuito dalle parti alla partecipazione in P. s.p.a. sulla base dell’elaborato peritale di un terzo.
La censura è fondata.
La C.T.R., ha ritenuto corretto il criterio del costo storico sulla valutazione attribuita alla partecipazione in P. s.p.a e la ripresa a tassazione sulla base di quanto esposto nell’accertamento osservando: “in base alla stessa stima si prevedeva una situazione economica per la partecipata in netto miglioramento,come evidenziato dall’andamento dei redditi attesi, sia rispetto al triennio 2000/2001/2002, sia rispetto agli anni precedenti l’acquisto delle partecipazioni stesse”. La CTR si è limitata ad estrapolare tale passaggio delle controdeduzioni prodotte nel giudizio di appello senza considerare che la quota oggetto di cessione era pari al solo 15% dell’intero capitale sociale i mentre nella relazione di stima i redditi futuri attesi erano riferiti al 100% del capitale.
La CTR, inoltre, non ha esaminato nessuna delle argomentazioni sostenute da parte ricorrente e i documenti prodotti e segnatamente: l’andamento negativo del bilanci 2000/2001 del gruppo P., le perdite registrate, la messa in cassa integrazione ordinaria dei dipendenti, la relazione di stima redatta da perito indipendente attestante la perdita del valore strategico della partecipazione (anche in ragione della perdita di clienti da parte della società), supportata da articoli di stampa specializzata e da un comunicato di Borsa circa l’aumento nel ’99 del mercato tecnologico e il calo a partire dal 2001, la certificazione del bilancio consolidato 2002/2003 del gruppo I. da parte di società di auditing, l’azzeramento del valore della partecipazione da parte della cessionaria nel corso del medesimo esercizio (2003) in cui è stata acquistata, le successive vicende inerenti P., fusasi con altra società poi ammessa al concordato preventivo.
La motivazione dunque, si esaurisce nella sintetica enunciazione del risultato decisorio, senza indicare in alcun modo il percorso logico seguito per pervenire al quel risultato e le ragioni idonee a giustificarlo.
«Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede dì legittimità ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9113/2012)». Si giustifica quindi raccoglimento del secondo motivo di ricorso. L’accoglimento del secondo motivo consente di ritenere assorbiti il terzo, con cui la ricorrente deduce violazione degli artt. 6, primo comma d.ls 472/1997 e 43 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.., il quarto con cui la ricorrente deduce motivazione insufficiente in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., e il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla dedotta illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni per l’esimente dell’errore incolpevole sul diritto in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c..
Il ricorso deve essere, pertanto accolto in relazione al motivo n.2 e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR della Lombardia in diversa composizione.