Il Ministero del Lavoro con la  Direzione Generale per l’Attività Ispettiva a seguito di un quesito, in merito alla problematica concernente la possibilità di assolvimento degli obblighi ex artt. 1 e 3, Legge n. 4/1953 a carico del datore di lavoro privato oltre che mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, anche attraverso sito web, dotato di un’area riservata con accesso consentito al proprio personale mediante password individuale,  del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro mediante l’interpello n. 13 del 30 maggio 2012,

L’ordine dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto se era  sufficiente la semplice collocazione dei prospetti di paga di volta in volta elaborati (contestuale al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario e/o altro mezzo), nell’apposita area riservata del sito web, questi ultimi scaricabili e consultabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando una credenziali individuale.

Si riporta sinteticamente la risposta fornita dal Ministero del Lavoro:

”……. Nel ribadire quanto contenuto nella risposta ad interpello n. 1/2008 si ritiene di dover chiarire in questa sede la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata … Ciò premesso, si ritiene che l’assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, Legge n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o codice segreto personale.

Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, appare peraltro necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito.”