MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 19 dicembre 2018

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi

Art. 1

Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125,00 volte l’annualità.

Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125,00 volte l’annualità.

Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,8 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019.

Allegato

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DELLO 0,8 PER CENTO

Età del Beneficiario(anni compiuti)  …………………………………………………..Coefficiente
da 0 a 20118,75
da 21 a 30112,50
da 31 a 40106,25
da 41 a 45100,00
da 46 a 5093,75
da 51 a 5387,50
da 54 a 5681,25
da 57 a 6075,00
da 61 a 6368,75
da 64 a 6662,50
da 67 a 6956,25
da 70 a 7250,00
da 73 a 7543,75
da 76 a 7837,50
da 79 a 8231,25
da 83 a 8625,00
da 87 a 9218,75
da 93 a 9912,50