AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 155

Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

Il Comune istante ha rappresentato di avere la possibilità di acquisire la proprietà di un “bene culturale”, definibile tale in conformità all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Tale acquisto avverrebbe attraverso una azienda speciale dell’Ente locale, da costituire ad hoc in conformità all’art. 114 del TUEL (d.lgs. 267/2000).

Con riferimento al predetto acquisto il Comune istante chiede se lo stesso possa essere agevolabile con il credito d’imposta c.d. Art Bonus, di cui all’art. 1, Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i, spettante in relazione ai beni culturali pubblici.

In particolare l’istante chiede se l’acquisto di un bene culturale da parte di aziende speciali di un Ente locale non infici la natura pubblica di tali beni ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione c.d. Art-Bonus, di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che il bene culturale di proprietà dell’azienda speciale dell’Ente locale mantenga la propria qualificazione di “bene culturale pubblico”, alla luce del fatto che l’azienda speciale – per definizione normativa (art. 114 del TUEL) – si qualifica come ente strumentale dell’Ente locale, dotato di personalità giuridica e totalmente soggetto alla disciplina giuridica, contabile e amministrativa prevista per gli Enti locali.

L’istante ha inoltre sottolineato che l’azienda speciale non è un istituto previsto dal codice civile, non può essere costituita tra soggetti privati e non potrebbe mai affermarsi che trattasi di ente di diritto privato.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”.

Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”.

In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Nel caso di specie, il Comune istante ritiene che a seguito di acquisto di un bene culturale per il tramite di una azienda speciale dell’Ente locale tale bene possa essere considerato bene culturale pubblico ai fini dell’agevolazione fiscale c.d. Art Bonus.

Al riguardo, si ritiene, su conforme parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali (cfr. nota prot. xxxx del 3 ottobre 2018), che in considerazione della natura di ente pubblico dell’azienda speciale (strumento previsto dall’articolo 114 del TUEL) il bene culturale acquisito con le modalità riportate dal Comune interpellante, potrà essere considerato, ai fini all’applicazione del beneficio fiscale dell’Art Bonus, bene culturale pubblico.