AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 160
Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione Alfa ha proposto un’istanza di interpello volta a chiarire se le eventuali erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d Art Bonus).
L’interpellante ha rappresentato di essere stata costituita in data xxxxxx per iniziativa del Comune di Beta per la gestione e valorizzazione del teatro comunale, concesso in uso gratuito alla Fondazione con apposita convenzione stipulata con il medesimo Comune.
L’atto costitutivo della Fondazione, sottoscritto anche dalla Regione Gamma, riconosce che la stessa persegue “senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, la diffusione delle arti teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di tutte le forme dello spettacolo, favorendo la crescita culturale della comunità cittadina”. Lo Statuto, inoltre, attribuisce una specifica posizione al Comune di Beta in punto di conferimenti e contributi, di funzionamento dell’assemblea, di nomina del presidente della Fondazione, di funzionamento del consiglio di amministrazione e di estinzione e liquidazione dell’ente.
Tra il Comune di Beta e la Fondazione è, inoltre, in essere una convenzione per gli interventi di manutenzione, aventi ad oggetto il “complesso teatrale, i macchinari, gli impianti fissi anche speciali, compresi gli ascensori, i presidi antincendio, le attrezzature”.
Ciò premesso, l’istante fa presente di dover “effettuare degli importanti investimenti, finalizzati alla valorizzazione del Teatro ed inoltre a consentire una maggiore fruibilità dello stesso alla cittadinanza” e – con riferimento alle erogazioni liberali di cui dovesse essere beneficiaria – chiede se possano essere agevolabili ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 31/05/2014, n. 83.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione istante ritiene che di poter essere destinataria di erogazioni liberali effettuate a sostegno della propria attività, agevolate in capo al donante con il c.d. Art Bonus per i seguenti motivi:
– l’ente è stato costituito per iniziativa di soggetti pubblici;
– come previsto sia dall’Atto Costitutivo che dallo Statuto, la Fondazione “assume la gestione diretta del Teatro Comunale (…) in base a un’apposita convenzione stipulata con il Comune di Beta”;
– vi è “la sussistenza di un rapporto stringente tra proprietà (Comune di Beta) e soggetto incaricato della gestione diretta”;
– il Comune di Beta- soggetto promotore della nascita della Fondazione- è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano e soprattutto necessario, anche per l’assunzione delle più importanti decisioni successive;
– la maggioranza dei soci della Fondazione è costituita da Enti Pubblici (Comune di Beta e Regione Gamma);
– la Fondazione si è dotata di un “Piano di Prevenzione della Corruzione” ed ha approvato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, nominando anche l’Organismo di Vigilanza.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”.
Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”.
In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza in ordine alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello, è stato chiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito, MIBAC”).
Nel rispondere alla predetta richiesta di parere, il MIBAC, con nota prot. n. xxxxx del 4 ottobre 2018, ha ritenuto opportuno ricordare, in via preliminare, che, sulla base delle disposizioni del citato d.l. n. 83 del 2014, l’agevolazione in parola si applica tra l’altro per erogazioni liberali “per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”: i soggetti destinatari delle erogazioni sono gli istituti e luoghi della cultura individuati dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d,lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., e cioè i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
Secondo il suddetto Ministero, la Fondazione interpellante non può essere considerata istituto della cultura ai sensi del citato articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, conseguentemente, non sono ammissibili al credito d’imposta eventuali erogazioni liberali destinate al generico sostegno delle sue attività.
Per completezza di informazione, il MIBAC ha rappresentato che, qualora il Teatro comunale di Beta, la cui proprietà risulta essere pubblica, fosse bene culturale, sarebbero ammissibili al beneficio dell’Art Bonus le erogazioni liberali destinate alla Fondazione interpellante per interventi di manutenzione, protezione e restauro del medesimo teatro.