CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 49
Tributi – Somme dovute a titolo definitivo in esito a decisione della CTP – Iscrizione a ruolo – Termine di notifica della cartella esattoriale
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia in Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da S.D.G., aveva annullato la cartella di pagamento n. 29620020112754989 relativa a recupero somme dovute a titolo definitivo dal contribuente in esito a due decisioni della Commissione tributaria provinciale di Palermo che lo avevano visto soccombere.
2. Ha rilevato il giudice di appello che la notifica della cartella era tardiva, dovendo ritenersi che alla fattispecie si applichi la sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, che avrebbe esteso anche ai rapporti pendenti l’effetto additivo dell’introduzione di termini specifici per la notificazione della cartella esattoriale, in ogni caso prima dell’introduzione del termine biennale ad opera della legge n. 156 del 2005.
3. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi; S.D.G. non ha svolto difese in questa fase.
Ragioni della decisione
Il ricorso lamenta:
1. Primo motivo: «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Costituzione, comma secondo, 101 c.p.c., 102 c.p.c., 107 c.p.c., nonché 10 e 14, commi primo, secondo e terzo, D. LGS. 546/1997 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.» deducendo che legittimato passivo dell’opposizione proposta dal D.G., riguardando essa un vizio proprio della notificazione della cartella, sarebbe solo ed esclusivamente il concessionario della riscossione e non già essa ricorrente.
2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25, comma primo, lett. c), DPR 602/73, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3.» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, atteso che il termine biennale per la notificazione della cartella aveva iniziato a decorrere solo dal passaggio in giudicato delle sentenza su cui essa si basava, dunque in data 4 luglio 2011 (recte: 2001), sicché scadeva il 31.12.2012 (recte 2002) rispettivamente dal punto di vista della nullità della sentenza e da quello della contraddittorietà della motivazione, posto che nel proprio atto di appello la questione della correttezza dell’inclusione della movimentazione bancaria nell’oggetto dell’accertamento era stata specificamente riproposta.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.
4. La lite supera i 20.000 euro di valore, come si evince dallo stesso ricorso introduttivo, che ricorda come la cartella esattoriale oggetto di contenzioso riguardi il recupero di somme dovute dal contribuente a titolo definitivo in relazione a due decisioni della CPT di Palermo, per una sorte capitale rispettivamente di euro 11.404,55 ed euro 12.206,70. Ad essa non si applica dunque la sospensione dei termini processuali dal 1° maggio 2011 al 30 giugno 2012, prevista – in pendenza di sanatoria – dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito dalla legge n. 111 del 2011 per le sole liti minori, ovvero di importo inferiore a euro 20.000.
5. Ne deriva che, alla data del 9 novembre 2012, giorno della notificazione del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale, dal 30 settembre 2010, data di deposito della sentenza impugnata, erano decorsi più di due anni, ben oltre il termine di un anno e 46 giorni previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., quand’anche maggiorato dalla sospensione feriale dei termini.
6. La mancata costituzione del D.G. esonera la Corte dal provvedere sulle spese di fase.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.