CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 gennaio 2019, n. 13
Rapporto di lavoro – Trasferimento – Art. 2112 c.c – Inapplicabilità – Accertamento – Autonomia funzionale e di identità autonoma
Fatti di causa
La Corte di appello di Trento con la sentenza n. 61/2015 aveva rigettato il gravame proposto da T.I. spa e T.I.I.T. srl (già S.S.C. -SSC srl) avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva accolto la domanda di L.A. ed altri lavoratori, in epigrafe indicati, diretta all’accertamento della inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. alla fattispecie che aveva visto il passaggio dei lavoratori dall’una all’altra società.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la struttura S. factory di Trento, oggetto della cessione in oggetto, non avesse le caratteristiche di autonomia funzionale e di identità autonoma invece necessarie per configurare una legittima cessione regolata dalla disposizione codicistica. In particolare rilevava che la struttura al momento della cessione si configurava come una serie di funzioni operative identificate in modo unitario solo per volontà della società e quindi sprovviste di propria identità organizzativa e funzionale tale da consentire alla stessa di operare autonomamente senza la necessaria e determinante integrazione da parte di T.
T.I.I.T. srl proponeva ricorso avverso la sentenza affidandolo a due motivi, cui resistevano con controricorso i lavoratori, preliminarmente eccependo la inammissibilità della impugnazione per tardività della stessa.
La società T. spa proponeva ricorso affidandolo a 2 motivi cui resistevano con controricorso i lavoratori.
T.I. spa depositava memoria ex art. 378 c.p.c., anche nella qualità di incorporante la società T.I.I.T. (TI.IT ) con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ragioni della decisione
Rileva preliminarmente la Corte che la sentenza impugnata della corte trentina risulta pubblicata in data 26 ottobre 2015 e ritualmente notificata ad entrambe le società soccombenti nel giudizio di gravame in data 18 novembre 2015 . Rispetto a tali cadenze temporali i ricorsi per cassazione delle società avrebbero dovuto essere effettuati nei successivi 60 giorni (ex art. 325 u.c. c.p.c.), e sono invece stati proposti in data 29 febbraio 2016.
Gli stessi risultano pertanto tardivi e quindi inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna T.I. spa, anche quale incorporante di T.I.I.T. alle spese liquidate in favore dei controricorrenti, in E. 14.000,00 per compensi professionali ed €. 400,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente T.I. spa, anche quale incorporante di T.I.I.T., dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.