CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 656

Periodi di lavoro con esposizione all’amianto – Rivalutazione anzianità contributiva – Differenze di ratei maturati nel triennio antecedente la domanda giudiziale – Intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 – Giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza di primo grado

Rilevato

che, con sentenza dell’8 marzo 2017, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari e accoglieva la domanda proposta da A.N. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 e condannava l’INPS alla rivalutazione dell’anzianità contributiva, alla riliquidazione della pensione in godimento ed al pagamento delle differenze di rateo maturate dal triennio antecedente la proposizione della domanda giudiziale;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a differenza del primo giudice il quale, pur non accedendo alla tesi dell’Istituto per cui la pretesa andava rigettata per intervenuta decadenza dal beneficio in sé (tombale) ex art. 47 d.P.R. 639/1970, aveva applicato la decadenza sui ratei pregressi (mobile), avendo preso in considerazione, ai fini della decorrenza del dies a quo della stessa, non la domanda amministrativa indicata dal N. come inoltrata all’INPS il 7.1.2011, ma quella che l’INPS sosteneva essere stata presentata e respinta il 21.12.2005, non provato l’inoltro di quest’ultima e così inconfigurabile ogni decadenza rispetto alla domanda giudiziale proposta il 3.12.2013, come pure l’eccepita prescrizione decorrente dalla pronuncia dell’INAIL in ordine alla sussistenza del presupposto dell’esposizione alle polveri di amianto ed accertata l’esposizione stessa;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il N.;

Considerato

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 c.c., imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto del giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza di primo grado relativa all’intervenuta decadenza triennale di cui all’art. 47 d.P.R. 639/1970, sia pur sui soli ratei, non fatta oggetto di appello incidentale da parte del N. limitatosi a resistere al gravame dell’INPS;

che, con i successivi tre motivi, svolti in subordine rispetto al primo, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, c.p.c., lamentando la carenza di motivazione in ordine al ritenuto difetto di prova circa l’esistenza una precedente domanda amministrativa per risultare la motivazione stessa meramente apparente (secondo motivo), la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. 639/1970, per non aver la Corte territoriale, che non aveva ritenuto destituita di prova la circostanza del diniego di prestazione reso nel 2005 dall’INPS all’esito del ricorso amministrativo presentato dal N., accolto l’eccezione di decadenza a prescindere dalla prova della previa proposizione di una domanda amministrativa a riguardo (terzo motivo), la violazione e falsa applicazione della medesima norma laddove la Corte territoriale ha negato l’operatività della decadenza tombale non addivenendo, pertanto, ad una pronunzia di inammissibilità della domanda giudiziale e di estinzione del diritto alla richiesta rivalutazione contributiva (quarto motivo);

che il primo motivo merita accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri motivi svolti in via meramente subordinata, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 11904/2016 e Cass. 11422/2016) per il quale “il giudicato sostanziale – che in quanto riflesso di quello formale, fa stato ad ogni effetto tra le parti relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che costituiscono le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia“, da qui derivando, ai fini della sindacabilità in sede di gravame dell’accertamento cui è indubbiamente pervenuto il primo giudice in ordine all’esistenza di una domanda amministrativa in data anteriore a quella cui, nel ricorso introduttivo, ha fatto riferimento il N., rilevante ai fini del decorso del termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970, la necessità dell’impugnazione in via incidentale del relativo capo della sentenza di primo grado;

che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata e la controversia, che non abbisogna di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal N. e, considerato l’esito non univoco dei gradi di merito, la compensazione delle spese dell’intero giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal N. e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.