CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 613

Contratto di lavoro a tempo determinato – Nullità – Attività di depurazione destinata ad aumentare nel periodo estivo – Cessazione delle esigenze

Rilevato che

La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda proposta da G. T. nei confronti del, Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Vibo Valentia, volta a conseguire l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di intervenuto fra le parti nel luglio 2009, successivamente prorogato, la declaratoria di intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin da tale data. Condannava quindi il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento di un’indennità ex art. 32 L. 183/2010 commisurata a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale osservava che il contratto stipulato il 13 luglio 2009 era stato motivato “dalla relativa determina del Presidente del 9/7/2009, con riferimento all’incremento dell’attività di depurazione destinata ad aumentare nel periodo estivo”; la proroga di detto contratto, intervenuta il 5/10/2009 era stata ispirata dalla necessità di espletamento dei servizi di pulizia degli agglomerati ed interni agli impianti. Argomentava che ai sensi dell’art. 4 d. lgs. n. 368/2001 la legittimità della proroga era correlata alla medesima esigenza che aveva determinato l’assunzione a termine, requisito questo obiettivamente insussistente nella fattispecie, anche tenuto conto della circostanza che nel mese di ottobre, allorché la proroga era intervenuta, le esigenze estive di depurazione che avevano legittimato l’assunzione a termine dovevano ritenersi logicamente cessate.

Avverso tale decisione il Consorzio interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato il quale propone ricorso incidentale condizionato.

Considerato che

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. nonché violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 4 d. lgs. n. 368/2001.

Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, la proroga era da intendersi motivata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, identiche rispetto a quelle del contratto a termine e per lo svolgimento della attività ivi prevista, giacché la delibera del comitato direttivo del consorzio n. 45/2009 che aveva disposto la proroga del contratto in essere col T., testualmente faceva riferimento al fatto che il personale da prorogare era impiegato sia per i servizi di pulizia degli agglomerati, sia per i servizi interni agli impianti. Si argomenta, quindi, che l’errore di fondo della sentenza impugnata risiedeva nella omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel richiamo contenuto nella delibera medesima ai numerosi impegni derivanti dalla gestione dei servizi e dalla gestione dei rifiuti per conto terzi.

2. Il secondo ed il terzo motivo prospettano nullità della sentenza o del procedimento e violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 4 d. lgs. n. 368/2010 (ndr all’art. 4 d.lgs n. 368/2001) ex art. 360 comma primo n. 4 c.p.c. Viene criticata la statuizione con la quale il giudice del gravame aveva ritenuto la proroga illegittima perché aveva riguardato anche altri operai assunti a termine ma non insieme al T., con ciò confermandosi la diversità delle esigenze poste a base della proroga stessa. Si deduce l’erroneità dell’ulteriore affermazione dei giudici del gravame, secondo cui la stipula del contratto di proroga in ottobre sarebbe stata indicativa della diversità della causale rispetto a quella del primo contratto a termine, sottoscritto per far fronte all’incremento della attività di depurazione per conto terzi nel periodo estivo.

3. I motivi, congiuntamente scrutinabili per connessione, palesano evidenti profili di inammissibilità.

Con riferimento alla prima doglianza, va innanzitutto stigmatizzata la promiscua tecnica redazionale perché reca la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da “irredimibile eterogeneità” (ex multis in motivazione, vedi Cass.6/5/2016 n. 9228, Cass. SS.UU. 24/7/2013 n. 17931).

4. Per il resto, non può tralasciarsi di considerare che i rilievi formulati dalla società, riferiti a violazione di legge o ad error in procedendo, sono volti, nella sostanza, a sindacare un accertamento condotto dal giudice del merito in ordine allo scrutinio della ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 4 d.lgs. n. 368/2001 ai fini della l’applicabilità della proroga del contratto a termine.

A tale ricostruzione il ricorrente ne contrappone una difforme, proponendo una diversa valorizzazione delle esigenze che avevano giustificato la proroga, che si assumono connesse non solo all’incremento delle esigenze nel periodo estivo, ma anche all’aumento delle esigenze depurative per la gestione dei rifiuti per conto terzi, secondo il richiamo contenuto nel provvedimento di proroga.

La censura attinge, dunque, alla ricostruzione della vicenda quale svolta dalla Corte di Appello ed alla valutazione del contratto operata dalla medesima, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito, non consentito nella presente sede di legittimità.

Ed infatti, la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo la novella dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che sottopone il sindacato di questa Corte sulla ricostruzione della vicenda storica quale effettuata dal giudice del merito agli stringenti limiti dell’interpretazione offerta a detta disposizione dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).

Le Sezioni unite hanno infatti affermato su tale norma che: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

5. Nello specifico, la motivazione della impugnata sentenza – come riferito nello storico di lite – fa riferimento alla peculiare causale che connota il contratto di proroga, per marcarne la differenza rispetto al precedente contratto a termine, così escludendo la legittimità della proroga stessa, che non si riferiva alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato. Tale statuizione non risponde ai requisiti della mera apparenza, della assoluta contraddizione o della irredimibile contraddittorietà che ne avrebbe giustificato il sindacato in questa sede di legittimità; resiste pertanto alla critica formulata.

6. In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, restando assorbito quello incidentale proposto dal controricorrente in via meramente condizionata all’accoglimento del ricorso principale. Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico del Consorzio nella misura in dispositivo liquidata.

Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.