CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 398
Dichiarazione dei redditi – Accertamento – Cespiti – Indici di ricchezza – Notificazioni con modalità telematiche – Perfezionamento
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue:
Con sentenza in data 14 aprile 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da M.B. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso proposto dalla F. contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/73, aveva rideterminato in via sintetica il reddito della contribuente relativo all’anno d’imposta 2007. Rilevava la CTR che l’Ufficio aveva sufficientemente motivato l’accertamento sintetico specificando gli indici di ricchezza, di modo che l’atto impugnato si palesava legittimo, non essendo richiesto che esso sia preceduto dal riscontro analitico della congruenza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
La ricorrente ha inviato memoria via PEC in data 19 ottobre 2018, poi depositata in cancelleria il 22 ottobre 2018.
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), nonché error in indicando (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Sostiene la ricorrente che erroneamente la CTR aveva attribuito valore assoluto agli indici di ricchezza posti a base dell’accertamento sintetico, pur vertendosi nell’ambito di mere presunzioni semplici, le quali consentivano al contribuente di dimostrare il possesso di un reddito inferiore.
Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione al ricorso per cassazione – fissato per l’odierna camera di consiglio – relativo ad altra pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria in relazione ad avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, in considerazione dei profili di ordine processuale che investono esclusivamente il ricorso in esame.
Deve poi dichiararsi l’inammissibilità della memoria depositata in cancelleria il 22 ottobre 2018, senza l’osservanza del termine di cinque giorni prima dell’adunanza previsto dall’art. 380 bis cod. proc. civ., non essendo ammesso nel giudizio di cassazione l’invio telematico di ricorsi, atti o memorie.
Tanto chiarito e precisato, va rammentato che l’art. 16 quater del d.l. n. 179/2012 ha inserito l’art. 3 bis nella legge 21 gennaio 1994, n. 53, che, al comma 3, stabilisce che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005. L’art. 16 septies dello stesso decreto – Tempo delle notificazioni con modalità telematiche – stabilisce che «La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
Nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14 aprile 2017, sicché il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, andava a scadere il 14 novembre 2017.
La richiesta di notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata con modalità telematiche dalla contribuente alle ore 23:50:53 di martedì 14 novembre 2017, ultimo giorno utile. A sensi del citato art. 16 septies, la notifica si considera quindi perfezionata alle ore 7 del 15 novembre 2017, il giorno successivo alla scadenza del termine di impugnazione.
In conformità dell’orientamento espresso in materia da questa Corte (ex multis, Cass. n. 30766 del 2017, Cass. n. 8886 del 2016), il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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