CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 838
Serie di contratti a termine – Nullità – lntercorrenza fra le parti di rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Riammissione in servizio – Trasferimento presso diversa sede – lllegittimo esercizio dello ius variandi – Verifica della eccedentarietà presso la sede di provenienza – Riferimento al momento della riammissione e non a quello della pronuncia giudiziale
Rilevato che
M.C. adiva il Tribunale di Ascoli Piceno ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società P.I. in qualità di portalettere presso l’ufficio di Ascoli Piceno, in virtù di una serie di contratti a termine dei quali deduceva la nullità. Il Tribunale, ritualmente instaurato il contraddittorio con la società convenuta, con sentenza 27/5/2011, accoglieva il ricorso ed accertava l’intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 2/11/2006 ordinando la riammissione della dipendente nel posto di lavoro.
Sussistendo una situazione di eccedentarietà presso il Comune di Ascoli Piceno cui in precedenza la C. era stata adibita, con lettera 18/7/2011 la società P.I. comunicava il trasferimento presso l’ufficio di F.P., ai sensi degli Accordi sindacali del 2004. Impugnato detto provvedimento da parte della lavoratrice, il giudice di prima istanza accertava l’illegittimo esercizio dello jus variandi da parte datoriale e la condannava ad assegnare la ricorrente, alla sede originaria.
La Corte di merito confermava detta pronuncia condividendone l’iter argomentativo.
In particolare, per quanto qui rileva, deduceva che la situazione eccedentarietà degli uffici postali doveva essere vagliata con riferimento alla data della emanazione del dispositivo di sentenza che aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto inter partes (1/6/2011) e non al momento della riammissione, tanto più che nel periodo intercorso fra la pronuncia di condanna alla riassunzione e la missiva di richiamo in servizio (12/7/2011), la società aveva provveduto a numerose analoghe riammissioni per l’area di appartenenza.
Considerato che nel provvedimento di trasferimento non risultava alcun riferimento alla situazione di eccedentarietà al momento della statuizione di riammissione (1/6/2011), riteneva che l’assegnazione ad una sede diversa rispetto a quella di provenienza, configurasse a carico della società un inadempimento contrattuale, concretando un illegittimo trasferimento per mancata dimostrazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento ai sensi dell’art. 2103 c.c..
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione P.I. s.p.a. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la lavoratrice.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’accordo 29/7/2004 e dell’art. 38 c.c.n.l. 2011 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c..
Si deduce che il giudice del gravame abbia erroneamente interpretato la volontà delle parti sociali in relazione all’accordo collettivo del 29/7/2004 ritenendo che la situazione di eccedentarietà degli uffici dovesse essere. individuata al momento della emanazione del dispositivo di sentenza col quale era stata ordinata la riammissione in servizio del lavoratore. Si lamenta che il giudicante si sia limitato ad interpretare il senso letterale dell’accordo tralasciando di considerare la reale intenzione delle parti.
Si osserva che un’interpretazione restrittiva quale quella prospettata dalla Corte di merito legata alla verifica della situazione di eccedentarietà al momento della pronuncia giudiziale, non può trovare applicazione in una prospettiva dinamica legata ad un processo di riorganizzazione del settore recapito iniziato nel 2004 e ad esigenze contingenti e variabili tali da rendere costante la verifica dei posti disponibili.
Posto che l’accordo sindacale prevede che la verifica venga effettuata al momento della riammissione, la situazione di eccedentarietà va riferita logicamente all’esigenza organizzativa collegata al momento della concreta • riammissione in servizio del dipendente; perché è in relazione a questo momento, che non coincide con la pronuncia della sentenza, che il datore deve valutare l’esigenza di riallocare il personale.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Ed invero, in relazione alla questione in questa sede scrutinata, è stato affermato il principio, cui va data continuità, alla cui stregua, in materia di trasferimento dei dipendenti postali già assunti a termine, la verifica della eccedentarietà presso la sede di provenienza, di cui all’accordo sindacale del 29 luglio 2004, va effettuata in riferimento al momento della concreta riammissione in servizio, e non a quello della pronuncia della sentenza, onde consentire, con lo spostamento del personale dalle sedi sovraffollate a quelle carenti, l’effettivo riequilibrio delle presenze in organico cui è‘ finalizzato l’accordo, necessario per regolamentare una vicenda peculiare che ha visto coinvolti un numero elevato di lavoratori (Cass. 16/5/2017 n. 12093).
In detta pronuncia si è infatti osservato come non sia “corretto ancorare il momento della verifica richiesta dall’accordo sindacale del 29.7.2004 a quello della pronuncia della sentenza, posto che l’accordo prevede che la verifica venga effettuata al momento della riammissione.
Ed in base a tale locuzione la verifica della situazione di eccedentarietà deve essere riferita logicamente all’esigenza organizzativa collegata al momento della concreta riammissione in servizio del dipendente; perché è in relazione a questo momento, che non coincide con la pronuncia della sentenza, che il datore deve valutare l’esigenza di riallocare il personale, tenuto conto della peculiarità della vicenda di cui si discute che, com’è noto, ha coinvolto un numero elevato di lavoratori con contratti a termine in tutta Italia.
Tant’è che, proprio per questo, è stato necessario stipulare un accordo aziendale per la regolamentazione della “gestione degli effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a tempo determinato”; accordo il cui scopo era evidentemente quello di consentire una riallocazione del personale collegato all’esigenza aziendale di un riequilibrio delle presenze in organico con lo spostamento del personale dalle sedi sovraffollate alle sede risultanti carenti.
Ed è chiaro che tali “effetti” possono essere “gestiti” con maggiore aderenza alla realtà concreta solo se la valutazione che vi è implicata viene ancorata al momento della effettiva riammissione in servizio e non della sentenza (che a tale scopo non può rilevare), momento che implica il trascorrere di tempi tecnici che nel caso in esame vanno stimati tenuto conto della realtà aziendale e del concreto processo di riallocazione di cui si è detto.
Pertanto non può affermarsi che lo spostamento in avanti della procedura di verifica, rispetto alla data della sentenza, significhi conferire di per sé al datore il potere incontrollato di alterare discrezionalmente l’esito della verifica, atteso che lo stesso potere (che veniva in concreto gestito attraverso l’impiego di una procedura informatizzata) è stato spostato in avanti dall’accordo sindacale rispetto alla data di pronuncia giudiziale per una legittima ed evidente motivazione tecnica organizzativa, che è alla base dello stesso accordo”.
3. Alla luce delle sinora esposte, condivisibili argomentazioni, la censura va pertanto accolta, restando logicamente assorbite quelle ulteriori (la seconda, che prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 38 c.c.n.l. 2011 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. con riferimento alla identificazione delle ragioni tecnico organizzative poste a base del trasferimento nell’accordo sindacale del 2004, e la terza, concernente violazione dell’art. 421 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto, decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie).
La sentenza impugnata, non conforme a diritto per quanto sinora detto, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello designata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce del principio innanzi enunciato provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione in conformità all’art. 385 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.